Buoni fruttiferi postali serie AD: prescrizione decennale e inammissibilità della domanda risarcitoria (ABF Collegio di Roma n. 4762 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Per i buoni fruttiferi postali della serie AD il termine di prescrizione del diritto al rimborso decorre dall’ultimo giorno dell’undicesimo anno solare successivo alla sottoscrizione, prevalendo le condizioni riportate sul titolo rispetto alla disciplina del D.M. Tesoro 19 dicembre 2000. La mancata consegna del Foglio Informativo al momento dell’acquisto non impedisce all’intermediario di eccepire la prescrizione, ma consente di domandare il risarcimento del danno. Tale domanda risarcitoria è tuttavia inammissibile sotto il profilo temporale quando i titoli siano stati emessi prima del 2009. Le controversie sui buoni fruttiferi postali rientrano nella competenza dell’ABF, non essendo qualificabili come prodotti finanziari oggetto di collocamento ai sensi del T.U.F.

Il Fatto

Il ricorrente, intestatario di sei buoni fruttiferi postali della serie AD da un milione di lire ciascuno, emessi tra il novembre 1994 e il marzo 1995, ne ha chiesto il rimborso in forma scritta il 4 marzo 2025. L’intermediario ha opposto il rifiuto per l’intervenuta prescrizione. Il ricorrente ha quindi adito il Collegio lamentando la mancata consegna del Foglio Informativo al momento della stipula e domandando il rimborso dei titoli o, in subordine, il risarcimento del danno da difetto di informativa.

L’intermediario ha eccepito in via preliminare l’incompetenza temporale e ratione materiae del Collegio, sostenendo che la controversia riguarda titoli emessi prima del sesto anno precedente al ricorso e prodotti finanziari estranei al Titolo VI del TUB. Nel merito ha invocato la prescrizione decennale decorrente dalla scadenza dei buoni.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge entrambe le eccezioni preliminari. Quanto alla competenza temporale, richiamando la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4656 del 21 marzo 2022, si afferma che per la domanda di accertamento dell’esigibilità del credito non rileva la data di emissione o di scadenza dei titoli, bensì quella in cui il rimborso è stato rifiutato. Quanto alla competenza per materia, il Collegio osserva che i buoni fruttiferi postali, in quanto incedibili e non destinati alla negoziazione sui mercati, non sono qualificabili come prodotti finanziari ai sensi del T.U.F., con la conseguenza che le relative controversie restano assoggettate alla disciplina sulla trasparenza e rientrano nella competenza dell’ABF.

Nel merito, il Collegio ricostruisce il regime della prescrizione. L’art. 8 del D.M. Tesoro 19 dicembre 2000 fissa il termine in dieci anni dalla scadenza del titolo, mentre la norma transitoria di cui all’art. 10, comma 2, estende la disciplina ai titoli emessi e non ancora prescritti. Per i buoni della serie AD, in base all’orientamento condiviso tra i Collegi territoriali e al principio del Collegio di Coordinamento, prevalgono le condizioni riportate sul titolo: il dies a quo coincide con il 31 dicembre dell’undicesimo anno solare successivo alla sottoscrizione.

Applicando tale criterio, per i titoli emessi il 17, 18 novembre e 20 dicembre 1994 la scadenza è fissata al 31 dicembre 2005 e la prescrizione è maturata al 31 dicembre 2015; per quelli emessi il 25 marzo 1995 la scadenza è al 31 dicembre 2006 e la prescrizione al 31 dicembre 2016. Poiché il rimborso è stato richiesto solo il 4 marzo 2025, la domanda è respinta per l’irreversibile maturazione della prescrizione.

Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio richiama il principio secondo cui la mancata consegna del Foglio Informativo non impedisce l’eccezione di prescrizione, salva la possibilità di domandare il danno. Tuttavia, per i buoni a termine sottoscritti prima del 2009, la domanda è inammissibile ratione temporis in forza dell’orientamento del Collegio di Coordinamento. Il richiamo alla sentenza del TAR Lazio n. 15916/2025, che ha confermato la responsabilità dell’intermediario per le carenze informative nel collocamento dei buoni, non muta l’esito, restando ferma la preclusione temporale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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