Prescrizione dei buoni fruttiferi postali e irrilevanza dell’ignoranza del titolare (ABF Collegio di Roma n. 4760 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 2935 c.c., l’impossibilità di far valere il diritto rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione è soltanto quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto. Non rientra pertanto tra i fatti impeditivi la condizione di ignoranza del titolare circa l’esistenza stessa del diritto e circa la sua soggezione a prescrizione. La mancata consegna del Foglio Informativo al momento dell’acquisto dei buoni non impedisce all’intermediario di eccepire l’intervenuta prescrizione quando ne venga richiesto il pagamento, ferma restando la possibilità di domandare il risarcimento del danno per violazione della normativa di trasparenza. Ove però il titolo risulti prescritto in data anteriore al periodo rientrante nella competenza temporale dell’Arbitro, la domanda risarcitoria è inammissibile.

Il Fatto

Due ricorrenti riferiscono di essere intestatarie di quattro buoni fruttiferi postali della serie AD, emessi nel gennaio e nel febbraio 1991 e sottoscritti a loro nome dalla nonna, la quale non ha mai comunicato loro di essere beneficiarie dei titoli. I buoni sarebbero rimasti in un cassetto fino al 2023, quando le ricorrenti ne sono venute in possesso.

L’intermediario nega il rimborso per intervenuta prescrizione. Le ricorrenti sostengono che il termine non possa ritenersi decorso, essendo rimaste incolpevolmente all’oscuro del proprio diritto fino al 2023, e chiedono la condanna al pagamento di capitale e interessi. L’intermediario eccepisce in via preliminare l’incompetenza temporale e per materia dell’Arbitro e, nel merito, l’avvenuta prescrizione.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge anzitutto le due eccezioni preliminari. Sul limite di competenza temporale richiama la decisione del Collegio di coordinamento n. 4656 del 21.3.2022, secondo cui, per la domanda di accertamento dell’esigibilità del diritto di credito, non rileva la data di emissione o di scadenza dei titoli, ma la data in cui il rimborso è stato rifiutato. Quanto all’incompetenza per materia, richiama la decisione n. 5674/2013 dello stesso Collegio di coordinamento, che ha negato ai buoni postali fruttiferi la qualifica di strumenti finanziari, essendo incedibili e non destinati alla negoziazione sui mercati.

Nel merito, il Collegio ricostruisce la disciplina applicabile. L’art. 8 del d.m. Tesoro 19.12.2000 stabilisce che i diritti dei titolari dei buoni si prescrivono a favore dell’emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo, per capitale e interessi. La norma transitoria dell’art. 10, comma 2, del medesimo d.m. estende tale disposizione ai titoli emessi e non ancora prescritti alla data di entrata in vigore.

Applicando tale disciplina, il Collegio rileva che i buoni sono scaduti il 31.12.2002 e che il termine prescrizionale si è compiuto con lo spirare dell’ultimo istante del 31.12.2012. Il rimborso è stato richiesto per la prima volta in forma scritta con reclamo del 5.7.2024, dunque oltre il termine. La prescrizione risulta pertanto compiuta.

Quanto all’argomento dell’ignoranza incolpevole, il Collegio osserva che, secondo il consolidato orientamento ABF, tra i fatti che impediscono il decorso della prescrizione ai sensi dell’art. 2935 c.c. non rientra la condizione di ignoranza del titolare circa l’esistenza del diritto e la sua soggezione a prescrizione, richiamando la decisione del Collegio di Roma n. 10926/2018.

Infine, sulla mancata consegna del Foglio Informativo, il Collegio richiama la decisione del Collegio di coordinamento n. 17814 del 10.7.2019, secondo cui tale omissione non impedisce all’intermediario di eccepire la prescrizione, salva la domanda di risarcimento del danno. Nel caso di specie, tuttavia, il titolo si è prescritto il 31.12.2012, in data anteriore ai sei anni rientranti nella competenza temporale dell’Arbitro: la domanda risarcitoria è pertanto inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2935 c.c.

Tutte le 549 sentenze sull'art. 2935 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *