Fusione societaria della partecipata esula dal controllo ex art. 5 TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 14.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo affidato alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall’art. 11 della legge n. 118/2022, non si estende alle operazioni straordinarie di fusione deliberate da un ente locale su una società già partecipata. Il controllo presidia i soli momenti in cui l’amministrazione entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, assumendo la qualità di socio: la costituzione di una società e l’acquisto di partecipazioni. Esula pertanto dal sindacato l’atto che autorizza la fusione per incorporazione, con contestuale aumento di capitale funzionale al concambio, di una società in altra già partecipata dal Comune, quando questi mantenga inalterata la propria posizione di socio. Neppure l’aumento di capitale a servizio della fusione integra l’ambito oggettivo del controllo, avendo efficacia organizzativa interna e non determinando un effetto diretto sulla partecipazione del socio.
Il Fatto
Il Comune di Buttrio ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione del Consiglio comunale con cui ha approvato la fusione per incorporazione di HydroGEA s.p.a. in CAFC s.p.a., ai sensi degli artt. 2501 e ss. cod. civ., da concludersi nel quarto trimestre del 2025. L’operazione si colloca nella gestione del Servizio Idrico Integrato del territorio della provincia di Udine e mira al superamento della gestione frammentata del servizio, realizzando uno scambio azionario previa capitalizzazione della società incorporata con un contributo regionale.
Il Comune, quale socio della società incorporante, ha inoltre approvato il piano operativo della fusione, il rapporto di concambio preliminare, lo schema di statuto, il patto parasociale e la convenzione per la configurazione di CAFC s.p.a. quale organismo in house providing. La delibera è corredata dai pareri di regolarità tecnica e contabile e dal parere dell’organo di revisione.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla ricostruzione del modello di controllo introdotto dalla legge sulla concorrenza. L’art. 5, comma 3, TUSP impone all’amministrazione procedente di trasmettere l’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei conti, che delibera entro sessanta giorni sulla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 e agli artt. 4, 7 e 8, con riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità.
Richiamate le deliberazioni delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 16 e n. 19 del 2022, la Sezione qualifica quello disciplinato dall’art. 5 TUSP come un controllo — e non come attività consultiva, nonostante l’uso legislativo del termine “parere” — collocato nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà di assumere la veste di socio e quella privatistica di attuazione.
Il passaggio decisivo è la delimitazione dell’ambito oggettivo. Le Sezioni riunite hanno circoscritto il controllo ai soli due momenti in cui l’amministrazione entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria: la costituzione di una società e l’acquisto di partecipazioni. L’estensione del sindacato non giunge a ricomprendere le valutazioni riferibili a soggetti societari già partecipati. Non è quindi sottoposto alla Corte l’esame delle deliberazioni inerenti operazioni straordinarie di fusione e di sottoscrizione di aumento di capitale quando non comportino anche l’acquisto della posizione di socio.
Applicando tale principio, la Sezione rileva che l’operazione si sostanzia nella decisione di autorizzare la fusione per incorporazione di HydroGEA s.p.a. in CAFC s.p.a. — già partecipata dal Comune — previo aumento di capitale funzionale al concambio. L’operazione interviene in un momento successivo all’assunzione della posizione di socio e nell’esercizio dei poteri a essa conseguenti. Il Comune mantiene inalterata la propria partecipazione, pur vedendone ridotta l’incidenza percentuale sul capitale per effetto dell’aumento e dell’ingresso dei soci della incorporata.
Quanto all’aumento di capitale, la Corte ribadisce che esso ha efficacia organizzativa interna, implicante modificazione statutaria, e non determina un effetto immediato e diretto sulla partecipazione del socio, sicché l’atto deliberativo con cui l’ente ne approva l’esecuzione non rientra tra quelli da trasmettere alla Corte. L’operazione approvata dal Comune, non comportando l’acquisizione ex novo della qualifica di socio, esula dal controllo dell’art. 5 del TUSP. La Sezione dichiara pertanto che l’atto deliberativo non rientra nell’ambito del controllo previsto dalla norma e dispone la trasmissione della deliberazione all’ente e la pubblicazione nei termini di legge.
Nota della Redazione
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