Debito di vigilanza e insussistenza dell’obbligo di resa del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 27 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili destinati all’uso diretto degli uffici dell’ente, gravato di mero debito di vigilanza, assume la qualifica di agente amministrativo e non di agente contabile. A norma dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924, chi ha in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Il debito di custodia, che solo giustifica il giudizio di conto, presuppone una gestione tipicamente di magazzino, con consistenze iniziali e finali, movimenti di carico e scarico e obbligo restitutorio. In difetto di tali presupposti il giudizio di conto è improcedibile.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto reso da un funzionario di un Comune, per l’esercizio finanziario 2019, in qualità di consegnatario dei beni mobili dell’ente. Il magistrato relatore, con relazione di irregolarità, aveva rilevato che l’atto depositato conteneva una generale elencazione di beni iscritti nell’inventario, riconducibili in prevalenza ad arredi, apparecchiature informatiche, automezzi e software, privi dei requisiti propri di una gestione per debito di custodia.
L’agente contabile, costituitosi in giudizio, ha eccepito di non rivestire tale qualifica, assumendo quella di agente amministrativo con solo debito di vigilanza, e ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del giudizio. Il Pubblico Ministero contabile ha concluso per l’inammissibilità o l’improcedibilità del conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827/1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, o presso i quali si trovino oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell’ufficio cui il consegnatario è addetto. La disposizione è letta in raccordo con l’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, che qualifica consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna.
Su questa base la Corte distingue le due figure. Il debito di custodia comporta che il consegnatario sia incaricato di gestire un deposito o un magazzino, alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’amministrazione. Il debito di vigilanza, invece, connota l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, rendendolo competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori e per la gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato.
La giurisprudenza contabile richiamata — Sez. Calabria n. 39/2020 e Sez. Liguria n. 133/2016 — chiarisce che, se la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il funzionamento dell’unità interessata, essa è finalizzata al continuativo rifornimento e integra una vera gestione contabile, soggetta alla resa del conto giudiziale. I beni di consumo costituenti scorte operative strettamente necessarie restano invece esclusi.
Nel caso concreto i beni indicati nelle liste-inventario risultano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito. La mera elencazione non evidenzia la gestione in magazzino, in conformità al mod. 24 del D.P.R. n. 194/1996. Lo stesso agente ha dichiarato di condividere i rilievi del magistrato istruttore.
Grava dunque sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza, non di custodia, con conseguente difetto dei presupposti normativi per la resa del conto giudiziale. Il giudizio è dichiarato improcedibile. Resta fermo che l’Amministrazione è tenuta alla resa del conto per i beni soggetti a un rapporto di effettiva custodia, mentre, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016, le spese sono compensate trattandosi di questioni preliminari.
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