Controlli interni degli enti locali: parziale adeguatezza del sistema integrato (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 203 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nel verificare ai sensi dell’art. 148 T.U.E.L. il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio, accertano la parziale adeguatezza del sistema integrato quando lo stesso non risulti pienamente conforme al quadro normativo e regolamentare di riferimento. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile esige la puntuale quantificazione degli atti adottati nel periodo, a garanzia della verifica della soglia minima del 5% degli atti da sottoporre a controllo, e la specifica indicazione di quelli riconducibili ad aree a rischio corruttivo. Il ricorso a mere prassi organizzative informali non è sufficiente a garantire un efficace controllo di gestione e strategico, che richiede strumenti formali, sistematici e tracciabili di rilevazione periodica. La mancata adozione delle deliberazioni consiliari di verifica dello stato di attuazione dei programmi integra un vulnus all’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Puglia ha esaminato i referti annuali trasmessi dal Sindaco di un ente locale in ordine al funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per gli esercizi 2021, 2022 e 2023. L’istruttoria ha richiesto l’acquisizione di ulteriori elementi di valutazione, dei regolamenti comunali sui controlli interni e sulla contabilità armonizzata, nonché di chiarimenti e integrazioni documentali.
L’ultima verifica compiuta dalla Sezione sull’ente aveva accertato l’adeguatezza del sistema dei controlli interni per l’esercizio 2014. Le nuove verifiche hanno invece fatto emergere profili di criticità che hanno condotto all’accertamento della parziale adeguatezza.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 148, comma 1, T.U.E.L., che assegna alle Sezioni regionali il controllo annuale sul funzionamento dei controlli interni, e richiama gli artt. 147 e ss. T.U.E.L. per l’individuazione delle singole tipologie: controllo di regolarità amministrativa e contabile, di gestione, strategico, sugli equilibri finanziari, sugli organismi partecipati e sulla qualità dei servizi. L’art. 148, comma 4, T.U.E.L. consente alle Sezioni giurisdizionali di irrogare sanzioni pecuniarie in caso di assenza o inadeguatezza degli strumenti di controllo.
Sul controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, il regolamento comunale impone la verifica del 5% degli atti per ciascun dirigente e la compilazione di apposite schede. La Sezione rileva che i rapporti semestrali non esplicitano il numero complessivo degli atti adottati nel semestre, la tipologia degli stessi con separata indicazione di quelli a rischio corruttivo, né le criticità emerse. La Corte raccomanda di implementare la classificazione per aree a rischio ai sensi dell’art. 1, comma 16, legge n. 190/2012, di assicurare la rilevazione del numero complessivo degli atti e di ripristinare la funzionalità del software gestionale per l’attestazione dei pagamenti oltre i termini.
Quanto al controllo di gestione, la Sezione osserva che l’ente si affida a riunioni periodiche e forme di coordinamento interno. Tali modalità, pur funzionali a orientare l’azione amministrativa, non appaiono di per sé sufficienti a garantire un efficace controllo gestionale in senso tecnico. Manca, infatti, una reportistica intermedia sistematica, tempestiva e tracciabile, essenziale per individuare gli scostamenti rispetto alla programmazione iniziale e adottare le misure correttive.
Sul controllo strategico, la Corte rileva l’assenza di un assetto strutturato idoneo a integrarlo operativamente con il controllo di gestione, il mancato utilizzo delle informazioni provenienti dalla contabilità analitica e la perdurante assenza di deliberazioni consiliari di verifica dello stato di attuazione dei programmi.
Quanto al controllo sulla qualità dei servizi, previsto dall’art. 147, comma 2, lett. e), T.U.E.L., la Sezione rileva una significativa discordanza tra quanto dichiarato nei questionari e l’effettivo stato di attuazione, con avvio delle indagini di customer satisfaction solo dal 2023 e limitatamente all’utenza esterna.
Nota della Redazione
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