Biodigestore privato e pianificazione rifiuti, il PAUR non richiede VAS (TAR Marche n. 462 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento autorizzatorio unico di cui all’art. 27-bis d.lgs. n. 152/2006 può essere rilasciato in favore di un impianto privato di digestione anaerobica e compostaggio anche in assenza di una previa inclusione dello stesso nella pianificazione d’ambito. Il principio di prossimità di cui all’art. 181, comma 5, d.lgs. n. 152/2006, con riguardo alle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio e al recupero, opera come criterio di incentivazione economica, non come vincolo localizzativo. I termini del procedimento autorizzatorio, pur qualificati perentori, sono previsti a favore del proponente, che può accettarne la dilatazione per evitare un diniego allo stato degli atti. La variante automatica al PRG conseguente al rilascio del titolo unico non richiede VAS, ai sensi dell’art. 6, comma 12, d.lgs. n. 152/2006.
Il Fatto
I ricorrenti, residenti nelle vicinanze dell’area interessata, hanno impugnato la determinazione dirigenziale con cui la Provincia ha concluso favorevolmente la conferenza di servizi, rilasciando alla società controinteressata il P.A.U.R. per un impianto di digestione anaerobica e compostaggio di rifiuti non pericolosi con produzione di biometano, in variante allo strumento urbanistico comunale.
Dopo la definizione in sede straordinaria e l’opposizione della controinteressata, il ricorso è approdato in sede giurisdizionale. La Provincia e la società si sono costituite in resistenza; il Comune ha spiegato intervento ad adiuvandum. La causa è stata decisa all’udienza pubblica dell’11 marzo 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina sei motivi, tutti respinti. Sul primo, relativo alla asserita violazione dei termini e delle fasi delle integrazioni documentali, il Tribunale richiama la propria giurisprudenza: i termini perentori dei procedimenti autorizzatori sono posti a tutela del proponente, il quale può accettarne la dilatazione per evitare un diniego che lo costringerebbe a impugnare o a ripresentare la domanda corretta. A ciò si aggiunge il principio del dissenso costruttivo di cui all’art. 14-bis, comma 3, l. n. 241/1990 e all’art. 25, comma 4, d.lgs. n. 152/2006, che impone alle amministrazioni di suggerire le modifiche idonee a superare il giudizio negativo. La deroga opera solo se il proponente non produce le integrazioni senza giustificato motivo o se la dilatazione consente di avvalersi di una normativa sopravvenuta più favorevole, ipotesi estranee al caso.
Sul secondo motivo, concernente la necessità di previa inclusione dell’impianto nella pianificazione d’ambito, il Collegio osserva che l’art. 181, comma 5, d.lgs. n. 152/2006 riguarda la libera circolazione delle frazioni di rifiuti urbani destinati al recupero, non la localizzazione degli impianti. Il principio di prossimità è solo un principio, la cui osservanza può essere oggetto di incentivi economici. Il P.R.G.R. fissa criteri di localizzazione, non siti puntuali per gli impianti privati; la verifica di idoneità del sito è propria della V.I.A. Il decreto ministeriale del 28 settembre 2021 è inoltre sopravvenuto e destinato agli enti d’ambito.
Sul terzo motivo, relativo alla variante automatica al PRG e alla VAS, la Corte richiama l’art. 6, comma 12, d.lgs. n. 152/2006: non necessitano di V.A.S. le modifiche dei piani conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l’effetto di variante. L’effetto è previsto a monte dal legislatore, senza necessità di consenso del Comune. Vale il principio tempus regit actum per il piano approvato prima dell’introduzione della VAS, mentre per l’altro la fusione dei piani non ha prodotto variazioni di impatto. L’art. 5 della l. n. 106/2011 concerne solo i piani attuativi.
Sul quarto motivo, in tema di parere del Sindaco quale autorità sanitaria, il Collegio interpreta sistematicamente le disposizioni del T.U.L.S. e del d.lgs. n. 152/2006: il primo cittadino, se ritiene sufficienti le prescrizioni della conferenza, non è obbligato a dettarne di ulteriori, né può frapporre impedimenti al rilascio del titolo. La motivazione per relationem non incide sulla validità dell’atto.
Sul quinto motivo, sul rischio esplosione e sulla normativa Seveso III, l’amministrazione competente è il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, che non ha sollevato rilievi. In materia di SIA e opzione zero il Tribunale ribadisce che al proponente non può imporsi di introdurre argomenti contra se, essendo sufficiente l’esame di localizzazioni alternative e della situazione conseguente alla mancata realizzazione. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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