Cessazione della materia del contendere assorbe l’improcedibilità del ricorso incidentale (TAR Marche n. 457 del 04.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, anche nel rito speciale in materia di appalti, la sopravvenuta soddisfazione integrale della pretesa dedotta con il ricorso principale determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, quinto comma, cod. proc. amm. Il ricorso incidentale, anche quando assume la forma di autonoma azione di impugnazione, svolge una funzione accessoria: il suo interesse sorge in dipendenza della domanda principale e il suo fine è paralizzarne l’accoglimento. Ne consegue che il venir meno della ragione che ha dato origine al ricorso incidentale, per improcedibilità o inammissibilità del ricorso principale, ne comporta la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, primo comma, lett. c), cod. proc. amm.

Il Fatto

Una società ha impugnato davanti al TAR Marche la Determinazione con cui la Centrale Unica di Committenza aveva aggiudicato in via definitiva l’appalto del servizio di refezione scolastica per conto di un Comune, insieme ai verbali di gara, agli atti del subprocedimento di verifica dell’anomalia e alla lex specialis. La ricorrente principale ha chiesto l’aggiudicazione in proprio favore o, in subordine, la rinnovazione della valutazione delle offerte tecniche e, in ulteriore subordine, il risarcimento del danno, con declaratoria di inefficacia del contratto e dichiarazione di disponibilità al subentro.

Si è costituita la controinteressata, già aggiudicataria, proponendo ricorso incidentale con cui ha contestato i punteggi assegnati, le penalità applicate, la mancata esclusione della ricorrente principale e la modifica dell’offerta tecnica. Nel corso del giudizio è sopravvenuta una nuova determinazione comunale che, in autotutela, ha annullato l’aggiudicazione impugnata e ha disposto l’aggiudicazione in favore della ricorrente principale, all’esito positivo delle verifiche di congruità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la sopravvenuta determinazione ha assegnato alla ricorrente principale il bene della vita cui aspirava, in corrispondenza dell’interesse fondamentale su cui si era incentrata l’impugnativa. Si è così verificata l’integrale soddisfazione della pretesa dedotta con il ricorso principale e, di conseguenza, la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, quinto comma, cod. proc. amm.

Quanto al ricorso incidentale, il Tribunale ha richiamato la funzione che esso assume nel processo amministrativo e nel rito speciale appalti. Il ricorso incidentale consente l’unitarietà del processo attraverso la proposizione di domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda principale. Pur atteggiandosi formalmente ad autonoma azione di impugnazione, esso si traduce in un mezzo di difesa in senso tecnico e si colloca sempre in posizione accessoria rispetto all’oggetto del giudizio principale.

Da tale premessa il Collegio ha tratto la conseguenza che l’improcedibilità del ricorso principale costituisce motivo oggettivo di arresto all’esame del ricorso incidentale, per il venir meno della ragione che lo ha originato. Sul punto sono richiamati, tra gli altri, Cons. Stato, Sez. V, n. 7120 del 2025, TAR Campania Napoli, Sez. III, n. 966 del 2022 e Cons. Stato, Sez. III, n. 2695 del 2011.

Nella specie, l’interesse della ricorrente incidentale a ottenere la conferma dell’aggiudicazione in proprio favore resta interamente incentrato sulla decisione di merito del separato giudizio con cui la stessa ha impugnato la determinazione sopravvenuta, ancora pendente. La cessazione della materia del contendere dichiarata sul ricorso principale si riverbera quindi in termini di improcedibilità sul ricorso incidentale, che è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, primo comma, lett. c), cod. proc. amm. La peculiarità e la complessità della fattispecie hanno giustificato l’integrale compensazione delle spese, con il contributo unificato anticipato dalla ricorrente principale posto a carico della P.A. e quello anticipato dalla ricorrente incidentale rimasto a carico di quest’ultima.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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