Biometano in zona agricola: la deroga urbanistica non supera i parametri edilizi (Cons. Stato n. 120 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 20, comma 8, d.lgs. n. 199/2021 individua in via temporanea le zone agricole tra le aree idonee all’installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e determina il superamento delle previsioni urbanistiche locali di azzonamento che vi si oppongano. Tale disposizione non consente però di prescindere dai restanti parametri urbanistico-edilizi vigenti nelle zone agricole. Poiché la compatibilità urbanistica del progetto costituisce presupposto di accesso alla procedura abilitativa semplificata ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 28/2011, l’amministrazione legittimamente nega l’intervento che ecceda la superficie costruita assentibile. In tal caso occorre conseguire l’autorizzazione unica di cui all’art. 12 d.lgs. n. 387/2003, che ha valenza di variante urbanistica.
Il Fatto
La società appellante presenta al SUAP comunale una dichiarazione di procedura abilitativa semplificata per un impianto di biometano da 500 Sm3/h destinato alla valorizzazione di scarti agricoli, da realizzare in area classificata dal PUC come zona agricola ordinaria. Il Comune rende parere urbanistico negativo, rilevando l’incompatibilità con la destinazione agricola e il superamento della superficie costruita consentita. La conferenza di servizi si conclude con determinazione negativa, motivata sugli atti di dissenso e sui pareri contrari espressi in sede di riunione.
La società impugna la determinazione davanti al TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che respinge il ricorso sul rilievo dell’incompatibilità urbanistica e compensa le spese. Propone appello deducendo il favor legislativo per gli impianti a fonti rinnovabili, la possibilità di collocazione in zona agricola senza variante e l’errata qualificazione della zona operata dal primo giudice.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento. La società ha scelto la PAS prevista dall’art. 8-bis d.lgs. n. 28/2011, il cui art. 6, comma 2, richiede una relazione asseverata che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi. La compatibilità urbanistica è dunque condicio sine qua non di accesso all’istituto; in sua assenza occorre l’autorizzazione unica, che ha valenza di variante.
La Corte ritiene documentata e oggettivamente riscontrata l’incompatibilità con il PUC. Le norme tecniche di attuazione non contemplano impianti di biometano in zona agricola e ammettono l’edificabilità rurale solo se funzionale all’attività agro-silvo-pastorale esercitata da coltivatori diretti o imprenditori agricoli.
Il Collegio coordina quindi tale assetto con il d.lgs. n. 199/2021. L’art. 20, comma 8, include le zone agricole tra le aree idonee e supera le previsioni locali di azzonamento contrarie: il singolo Comune non può vietare il collocamento degli impianti in un intero ambito territoriale comprendente zone agricole. La destinazione agricola non è peraltro legata all’esercizio dell’agricoltura, ma risponde alla conservazione dei valori naturalistici e al contenimento del consumo di suolo, come affermato da Cons. Stato, Sez. II, n. 5380 del 2020.
Il superamento opera però solo per le disposizioni di azzonamento. Restano vigenti i parametri urbanistico-edilizi della zona agricola, come precisato da Cons. Stato, Sez. IV, n. 6725 del 2025 e da Cons. Stato, Sez. IV, n. 7800 del 2023. Sul punto il progetto si rivela incompatibile: a fronte di una superficie territoriale di 54.000 mq e di un rapporto edificatorio che consente 540 mq di superficie lorda di pavimento, le opere previste sviluppano oltre 18.000 mq di superficie costruita.
L’appello è pertanto infondato e va respinto, con condanna della società alla rifusione delle spese di giudizio in favore del Comune e del Ministero dell’interno.
Nota della Redazione
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