Parere di compatibilità urbanistica non vincolante: ricorso inammissibile per difetto di lesività (TAR Sicilia n. 1419 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il parere preventivo di compatibilità urbanistica reso dal Comune su richiesta spontanea del privato, al di fuori di un procedimento tipizzato e in assenza di qualsiasi carattere vincolante, costituisce atto di natura a-provvedimentale, espressione di funzione consultiva e di scienza, e non è autonomamente impugnabile. Esso è inidoneo a determinare una lesione immediata, concreta e attuale dell’interesse sostanziale, non realizzando alcun arresto procedimentale quando la normativa di settore non prevede l’acquisizione di alcun titolo abilitativo espresso. L’eventuale determinazione sfavorevole adottata dall’Amministrazione a seguito della presentazione della dichiarazione di inizio lavori asseverata costituisce autonomo provvedimento impugnabile, non atto meramente confermativo. È esclusa la qualificazione della domanda in termini di azione di accertamento, ove sussistano strumenti di tutela tipizzati idonei a soddisfare l’esigenza di protezione.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di un’area agricola su cui intendeva realizzare un impianto fotovoltaico a terra di potenza inferiore a 1 MW, ha chiesto al Comune di attestare la compatibilità urbanistica del progetto. Il Comune ha risposto negativamente, rilevando l’incompatibilità dell’intervento con le previsioni di piano.

La società ha impugnato tale atto davanti al TAR Sicilia, deducendo eccesso di potere per difetto di esame e di presupposto, violazione della normativa regionale e statale in materia di impianti fotovoltaici in zona agricola e illegittimo aggravio del procedimento semplificato. Il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., possibili profili di inammissibilità, concedendo termine per memorie.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione dell’atto impugnato. La società aveva presentato una richiesta di parere preventivo di compatibilità urbanistica in relazione a un impianto realizzabile, secondo la normativa richiamata dalla stessa ricorrente, mediante dichiarazione di inizio lavori asseverata. Il combinato disposto dell’art. 9, comma 1-quinquies, d.l. n. 17/2022 e dell’art. 6-bis d.lgs. n. 28/2011 esclude la necessità di un titolo abilitativo espresso e non contempla l’acquisizione di alcun parere di compatibilità.

L’atto avversato — nel quale il TAR ravvisa forme ibride di manifestazione di giudizio e di scienza — è dunque parere facoltativo, espresso su istanza volontaria del privato, fuori da un procedimento tipizzato. Esso difetta di qualsiasi contenuto volitivo e non vincola l’Amministrazione, che ben potrà discostarsene all’atto della presentazione della dichiarazione.

Da ciò deriva l’assenza di lesività: l’atto non determina alcun arresto procedimentale, poiché nessun ostacolo preclude alla ricorrente di presentare in qualunque momento la DILA e di impugnare l’eventuale provvedimento inibitorio. Quest’ultimo, precisa il Collegio, non sarebbe atto meramente confermativo, ma manifestazione di volontà autonomamente impugnabile. L’annullamento del parere non produrrebbe alcun risultato utile, non potendo la sentenza esplicare effetto conformativo su poteri amministrativi non ancora esercitati, in violazione dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm.

Il TAR respinge le tesi difensive: la lesività del parere facoltativo si manifesta solo se trasposto nell’atto conclusivo del procedimento, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, sez. V, n. 1621 del 2022, e i pareri non vincolanti non sono autonomamente impugnabili (Cons. Stato, sez. VI, n. 7293 del 2022). Il richiamo alla normativa regionale è inconferente, non prevedendo la disciplina di settore pareri o nulla-osta. Richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 11268 del 2022, il Collegio ribadisce che il privato, ove ritenga illegittima la risposta negativa preannunciata, deve presentare l’istanza e impugnare il diniego.

Infine, non è praticabile la riqualificazione della domanda come azione di accertamento: essa è ammessa solo in via eccezionale, quando manchino strumenti tipizzati di tutela (Cons. Stato, sez. V, n. 2508 del 2024), evenienza esclusa nella specie. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese in ragione della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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