Ottemperanza alle spese del difensore antistatario e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 1996 del 24.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l’esecuzione della parte della sentenza che condanna la pubblica amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, quando queste siano liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa dichiaratosi antistatario. Da tale statuizione nasce un rapporto obbligatorio tra il difensore e l’amministrazione soccombente, che legittima il primo a proporre il rimedio ex art. 112 e segg. c.p.a. per conseguire l’utilità illegittimamente negata dal comportamento omissivo dell’ente. L’esperibilità dell’azione prescinde dalla prova del passaggio in giudicato, essendo sufficiente la provvisoria esecutività della sentenza ai sensi dell’art. 33, comma 2, c.p.a., nonché la scadenza del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996. Nel giudizio di ottemperanza possono essere riconosciute solo le spese accessorie funzionali all’introduzione del rimedio, restando escluse quelle relative a strumenti esecutivi diversi liberamente scelti dal creditore.

Il Fatto

Un difensore, dichiaratosi antistatario, ha azionato la sentenza con cui il TAR Campania, dichiarata la cessata materia del contendere, aveva condannato un Comune al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in suo favore. La pronuncia era stata notificata all’ente, che non si è costituito in giudizio.

Il ricorrente ha dedotto l’inesecuzione della decisione e ha chiesto la nomina di un Commissario ad acta e la fissazione di una somma di denaro per ogni ulteriore ritardo, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Nelle more, il Comune ha corrisposto un importo parziale, accettato in acconto, con richiesta di pagamento del saldo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione dell’ammissibilità del rimedio per l’esecuzione della parte della sentenza relativa alle spese processuali. Rileva che il ricorrente non fornisce prova del passaggio in giudicato della pronuncia azionata, ma che l’azione resta comunque esperibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a., essendo la sentenza provvisoriamente esecutiva per effetto dell’art. 33, comma 2, c.p.a.

Il Tribunale aderisce all’orientamento, proprio della Sezione, secondo cui il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l’esecuzione della statuizione sulle spese, dalla quale nasce l’obbligo di corrispondere la relativa prestazione pecuniaria. Tale conclusione vale in particolare quando le spese siano liquidate in favore del difensore riconosciuto antistatario: si instaura così un rapporto obbligatorio tra il difensore e la parte pubblica soccombente, che legittima il primo a proporre il rimedio per conseguire l’utilità negata dall’inadempimento dell’amministrazione.

Quanto ai presupposti, il Collegio sottolinea l’intervenuta scadenza del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 concede agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Sussistono dunque i presupposti per l’esperimento del rimedio.

Sul piano delle spese accessorie, il Tribunale precisa che in sede di ottemperanza sono dovute solo quelle funzionali all’introduzione del giudizio, mentre restano escluse quelle relative a strumenti esecutivi diversi, come il precetto, la cui scelta è rimessa al creditore. Il ricorso è pertanto accolto, con ordine al Comune di dare esatta esecuzione alla sentenza azionata entro sessanta giorni, tenendo conto del pagamento parziale già intervenuto.

Per il caso di ulteriore inottemperanza è nominato Commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, e il compenso è posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Accolta anche la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., con condanna agli interessi legali sulla somma risultante dal titolo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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