Sopravvenuta carenza di interesse per annullamento in autotutela del titolo edilizio (Cons. Stato n. 121 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione, da parte dell’amministrazione, del provvedimento di annullamento in autotutela degli atti oggetto di impugnazione determina la loro rimozione dal mondo giuridico e fa venir meno l’interesse alla decisione dell’appello. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, non essendo più utile una pronuncia sulla legittimità degli atti ormai eliminati. Il giudice amministrativo non è chiamato a esaminare i motivi di gravame quando la controversia ha perduto il suo oggetto sostanziale, non essendo configurabile un interesse meramente teorico alla definizione della questione. La compensazione delle spese può essere disposta in ragione della peculiarità della vicenda e della mancata opposizione della controparte.
Il Fatto
La società privata presenta al Comune un’istanza di permesso di costruire per la riqualificazione di un locale commerciale, mediante accorpamento con un’unità residenziale e mutamento di destinazione d’uso in ristorante, invocando la disciplina urbanistica integrativa del PRG. Ritenuta perfezionatasi l’istanza, la parte chiede quindi l’attestazione dell’avvenuta formazione del silenzio-assenso ex art. 20 d.P.R. n. 380/2001 e art. 62 d.l. n. 77/2021.
Il Comune nega l’attestazione, sostenendo il difetto dei presupposti formali e sostanziali e il contrasto dell’intervento con le previsioni del PRG vigente. La parte impugna dinanzi al TAR Campania, che accoglie il ricorso. Propone appello il Comune, censurando la sentenza per inammissibilità della domanda di accertamento e per difetto dei presupposti. Nelle more, l’amministrazione annulla in autotutela il permesso formatosi per silentium nonché l’autorizzazione paesaggistica, chiedendo la declaratoria di improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che gli atti originariamente impugnati sono stati rimossi dal mondo giuridico per effetto dell’annullamento in autotutela adottato dall’amministrazione. Da ciò deriva che è oggettivamente venuto meno l’interesse alla decisione dell’appello.
La pronuncia si fonda, quindi, su una ragione autonoma di carattere processuale: il venir meno dell’oggetto sostanziale della controversia preclude l’esame dei motivi di gravame, che restano assorbiti. Il Consiglio di Stato accerta la sopravvenuta carenza di interesse senza scrutinare nel merito le censure relative alla formazione del titolo edilizio per silentium.
In proposito assume rilievo anche la sollecitazione proveniente dalla stessa amministrazione appellante, che nella nota depositata ha chiesto una pronuncia in tal senso in ragione dell’intervenuto annullamento. La richiesta conferma il carattere sopravvenuto e oggettivo della caducazione dell’interesse.
Quanto alle spese del giudizio di appello, il Collegio dispone la compensazione fra le parti, come richiesto dall’appellante e in considerazione della mancata opposizione dell’appellata. La sentenza ordina infine l’esecuzione del provvedimento da parte dell’autorità amministrativa, con la conseguente declaratoria di improcedibilità dell’appello.
Nota della Redazione
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