Blocco del canale bonifici per antiriciclaggio: legittimo se l’informativa è tempestiva (ABF Collegio di Roma n. 4747 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il blocco dell’operatività del conto corrente e del canale bonifici disposto dall’intermediario per ragioni connesse agli obblighi di adeguata verifica e di controllo del rapporto previsti dal d.lgs. n. 231/2007 deve avvenire nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza. Grava sull’intermediario un obbligo di tempestiva informativa al cliente che dia conto delle ragioni del blocco, anche quando questo consegua alla mancata osservanza degli obblighi antiriciclaggio. La condotta dell’intermediario è sindacabile dall’Arbitro sotto il profilo della correttezza e diviene illegittima solo ove assuma connotati del tutto ingiustificati ed arbitrari. Ove l’informativa sia stata tempestiva e le ragioni del blocco esplicitate, la domanda del cliente non trova accoglimento.
Il Fatto
La società ricorrente espone che, a seguito di una richiesta di documentazione finalizzata al monitoraggio di alcuni pagamenti, l’intermediario ha bloccato le operazioni di bonifico sepa ed extra sepa, nonostante la trasmissione di quanto richiesto. Chiede quindi lo sblocco del servizio.
L’intermediario eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, perché diretto a ottenere una pronuncia di natura costitutiva e perché il conto sarebbe stato estinto. Nel merito riferisce di aver ricostruito il profilo del cliente e il suo comportamento finanziario, anche acquisendo riscontri dal cliente stesso; all’esito negativo della verifica ha inibito il canale bonifici in forza degli artt. 18, comma 1, lett. d), 19, comma 1, lett. d), e 42, comma 1, del d.lgs. n. 231/2007 e del provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013, richiamando anche l’art. 17, comma 5, del contratto che consente il blocco in presenza di giustificato motivo.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare. Le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale circoscrivono la competenza dell’Arbitro alle questioni aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà. La domanda, tuttavia, dal punto di vista sostanziale appare volta a verificare la correttezza della condotta dell’intermediario, ambito nel quale la competenza sussiste: l’eccezione è pertanto respinta.
Nel merito, il ricorso riguarda la legittimità del blocco del canale bonifici, apposto il 01.08.2025. La ricorrente ne chiede la riattivazione, ma l’intermediario dichiara di aver estinto il rapporto e la società non ha replicato, non contestando formalmente la determinazione di recesso.
Quanto al blocco, l’intermediario invoca la normativa antiriciclaggio e la clausola contrattuale sul recesso per giusta causa. È pacifico che abbia richiesto documentazione in ossequio agli obblighi di adeguata verifica; il testo non offre dettagli sulla movimentazione che ha indotto le verifiche né sulla documentazione trasmessa. Il blocco seguì a una valutazione negativa della documentazione, come risulta dalla comunicazione del 05.08.2025, con cui si informa la ricorrente dell’esito negativo delle verifiche; le ragioni sono state poi ulteriormente comunicate il 07.10.2025.
Il Collegio richiama l’orientamento della giurisprudenza di legittimità e dei Collegi ABF: l’interruzione dell’operatività del rapporto deve avvenire nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, potendo risultare illegittima ove assuma connotati del tutto ingiustificati ed arbitrari. Sull’intermediario grava un obbligo di tempestiva informativa sulle ragioni del blocco, anche nei casi in cui esso consegua alla disciplina antiriciclaggio.
Nel caso concreto l’informativa è stata fornita con le due comunicazioni del 05.08.2025 e del 07.10.2025 e non emergono profili di illegittimità o contrarietà a buona fede. Il ricorso è pertanto respinto.
Nota della Redazione
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