SMS spoofing nella chat dell’intermediario e responsabilità concorrente per la truffa (ABF Collegio di Roma n. 4745 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle frodi cd. sofisticate realizzate mediante SMS spoofing, in cui il messaggio reca quale mittente la denominazione dell’intermediario e si inserisce nella conversazione contenente i messaggi genuini, non è di regola ravvisabile la colpa grave del cliente, data l’insidiosità del meccanismo di aggressione, salvo che il testo del messaggio-civetta presenti indici di evidente inattendibilità o anomalia. In tale ultimo caso è configurabile un concorso di colpa tra le parti: da un lato la negligenza del cliente che agevola la truffa, dall’altro le criticità organizzative del servizio di pagamento offerto dall’intermediario. Poiché l’operazione è stata personalmente autorizzata dal cliente, non trova applicazione la disciplina delle operazioni non autorizzate e la responsabilità oggettiva del prestatore di servizi di pagamento, ma resta scrutinabile la condotta dell’intermediario secondo il diritto comune delle obbligazioni e il dovere di buona fede. La quota di responsabilità dell’intermediario è determinabile in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.

Il Fatto

Il ricorrente ha rappresentato di aver ricevuto un SMS incanalatosi nella chat ufficiale dell’intermediario, contenente la comunicazione di un bonifico non autorizzato. Ha contattato il numero telefonico indicato nel messaggio per disconoscerlo; il presunto operatore non ha dato seguito alle richieste. Successivamente è stato contattato da un’utenza apparentemente riconducibile alla Questura e, persuaso, ha disposto un bonifico istantaneo di 2.490,00 euro sul conto indicato dal truffatore.

L’intermediario ha eccepito che l’operazione è stata disposta interamente e personalmente dal ricorrente, che è provata la SCA e che la condotta appare gravemente colposa per aver dato corso inopinatamente alle richieste dei truffatori. In controrepliche ha contestato che l’SMS si sia realmente inserito nella chat abitualmente adoperata per interagire con i clienti. Il ricorrente ha chiesto la restituzione della somma.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha inquadrato la vicenda come disconoscimento di un bonifico istantaneo effettuato personalmente dal ricorrente, nella convinzione di evitare addebiti fraudolenti seguendo le indicazioni telefoniche del truffatore. L’operazione è stata quindi pacificamente autorizzata: da ciò deriva l’esclusione della disciplina sulle operazioni non autorizzate e della responsabilità oggettiva del PSP. Resta comunque da scrutinare l’apporto causale dell’intermediario secondo le regole generali del diritto delle obbligazioni, sotto il profilo del corretto adempimento e del dovere di comportamento secondo buona fede.

Il passaggio centrale è stato quello di verificare l’effettivo inserimento degli SMS truffaldini nella chat genuina dell’intermediario. La documentazione iniziale, prodotta dal ricorrente, recava il mittente tagliato e non consentiva di verificare l’episodio di spoofing. Il Collegio ha pertanto invitato il ricorrente a produrre nuovi screenshot idonei a mostrare l’intestazione della chat e la schermata relativa al mittente. La nota del 2 gennaio 2026 ha fornito gli elementi utili a dimostrare inequivocabilmente l’inserimento del messaggio nella chat genuina, evidenziando anche un tono non del tutto collimante con quello delle comunicazioni abituali tra banca e cliente.

Su tale base il Collegio ha richiamato la distinzione tra metodi tradizionali di frode e frodi sofisticate, riconducendo a questa seconda categoria le intrusioni tramite SMS spoofed, ipotesi di smishing in cui il messaggio si colloca, nei moderni smartphone, all’interno della conversazione contenente i messaggi genuini. Ha osservato che i Collegi territoriali hanno evidenziato l’insidiosità del meccanismo, consistente nell’invio dall’utenza dell’intermediario e rivelatore di criticità organizzative del servizio di pagamento, ma hanno parimenti rilevato che il testo del messaggio-civetta può presentare indici di inattendibilità idonei ad allertare l’utente avveduto.

Da qui la regola applicata: nelle fattispecie di spoofing non è generalmente ravvisabile la colpa grave del ricorrente, salvo il rinvenimento di tali indici. In presenza di essi si configura un concorso di colpa, in relazione alla negligenza del cliente che agevola la truffa e alle criticità organizzative del servizio. Il Collegio ha quindi accolto parzialmente il ricorso e ha determinato la quota di responsabilità dell’intermediario ex art. 1226 c.c. nella misura di 1.000,00 euro, con condanna al contributo di 200,00 euro alle spese della procedura e al rimborso di 20,00 euro alla parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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