Furto delle carte e prelievi ATM (ABF Collegio di Bologna n. 1128 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi sull’utilizzo fraudolento di carte di debito e di credito, spetta all’intermediario provare che l’operazione sia stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata; assolto tale onere, la responsabilità del titolare richiede la colpa grave. La corretta digitazione del PIN al primo tentativo e il breve lasso temporale tra furto e prelievi costituiscono indici idonei a far presumere, in via presuntiva, la negligente custodia del codice. Tuttavia, quando ricorrono gli indici di anomalia di cui all’art. 8 del D.M. n. 112/2007, sussiste una responsabilità concorrente dell’intermediario per non aver attivato i presidi necessari a impedire le operazioni disconosciute.

Il Fatto

La ricorrente era titolare di una carta di debito e di una carta di credito emesse dall’intermediario convenuto e associate a un conto acceso presso altro istituto. In data 18.01.2025, mentre si trovava alle casse di un supermercato, si accorgeva che le era stato sottratto il portafoglio contenente le due carte, prive di PIN o di altri dati utilizzabili. Attivatasi subito per il blocco, constatava che nel frattempo erano stati eseguiti cinque prelievi ATM per complessivi 1.320,00 euro, oltre a tre tentativi bloccati sulla carta di credito.

L’intermediario eccepiva la regolare registrazione delle operazioni, eseguite con carta originale, lettura del microchip e corretta digitazione del PIN, richiamando un’indagine scientifica sul carattere sofisticato delle tecniche di estrazione del codice e sostenendo che la ricorrente dovesse conservare il PIN insieme alle carte. Chiedeva l’applicazione della franchigia. La ricorrente replicava di essere stata vittima di un furto con destrezza e invocava il blocco delle carte ai sensi del D.M. n. 112/2007 per superamento dei limiti di spesa.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricorda che le operazioni sono state poste in essere sotto la vigenza del D. Lgs. n. 11/2010, come modificato dal D. Lgs. n. 218/2017 di recepimento della PSD 2. Da tale quadro deriva che è onere dell’intermediario provare l’autenticazione, la corretta registrazione e la contabilizzazione dell’operazione; solo dopo che tale prova è raggiunta può configurarsi la responsabilità del titolare, ove nella sua condotta si ravvisi la colpa grave.

Nel caso concreto, i prelievi risultano eseguiti mediante lettura del chip e corretta digitazione del codice: sussiste dunque il doppio fattore di autenticazione forte, dato dal fattore di possesso e dal fattore di conoscenza. L’intermediario ha quindi assolto l’onere probatorio su di lui gravante.

Quanto alla condotta della ricorrente, il breve lasso temporale tra furto e operazioni e la digitazione corretta del PIN al primo tentativo costituiscono indici idonei a far presumere la conservazione del codice insieme alla carta. Il Collegio richiama la decisione n. 24366/2019 del Collegio di coordinamento, secondo cui dalle modalità esecutive delle operazioni si può trarre prova presuntiva della colpa grave del titolare anche vittima di furto con effrazione, nonché le decisioni ABF Bologna n. 6958/2025 e n. 11931/2022.

Tuttavia il Collegio rileva che nella specie ricorrono gli indici di anomalia di cui all’art. 8, lett. a), n. 2, del D.M. n. 112/2007: sono stati effettuati tre prelievi con la carta di debito sul medesimo ATM. Quando ricorre uno di tali indici si deve ravvisare una responsabilità concorrente dell’intermediario, per non aver posto in essere i presidi necessari a impedire le operazioni disconosciute. Il ricorso è pertanto accolto in parte, con restituzione di 500,00 euro, corrispondenti alle operazioni eseguite a partire dalla terza, oltre al rimborso del contributo di 20,00 euro e alla condanna dell’intermediario al versamento di 200,00 euro alla Banca d’Italia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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