Estinzione anticipata credito al consumo: rimborso costi up-front e irrilevanza sentenza Unicredit (ABF Collegio di Roma n. 4748 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 125-sexies t.u.b., nel testo applicabile ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, il consumatore ha diritto alla riduzione non solo delle componenti recurring del costo totale del credito, ma anche di quelle up-front, compreso il compenso per l’attività di intermediazione creditizia ed escluse le imposte. Il criterio di quantificazione del rimborso può essere fissato da un’apposita clausola contrattuale, purché sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di relativa proporzionalità. In mancanza di tale clausola, i costi up-front si riducono secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi, mentre i costi recurring seguono il criterio di competenza economica pro rata temporis. La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 9 febbraio 2023, causa C-555/21, resa in materia di credito immobiliare, non smentisce la sentenza Lexitor e non può essere invocata per escludere la riduzione proporzionale dei costi up-front nel credito mobiliare ai consumatori.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato in data 17.10.2018 un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, con durata di 120 rate. A gennaio 2023, in occasione della rata 51/120, il finanziamento veniva estinto anticipatamente. A fronte dell’estinzione il consumatore chiedeva all’intermediario l’equa restituzione degli oneri ex art. 125-sexies t.u.b., quantificati in complessivi euro 1.485,68, oltre spese legali.

L’intermediario resisteva sostenendo di aver correttamente rimborsato quanto dovuto per legge e per contratto ed escludeva la ripetibilità dei costi richiesti. A sostegno richiamava la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 9 febbraio 2023, causa C-555/21, c.d. Unicredit Bank, e concludeva per il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo applicabile. L’art. 125-sexies t.u.b. è stato sostituito dall’art. 11-octies del d.l. n. 73/2021, in vigore dal 26 maggio 2021, che ha dettato disposizioni di diritto intertemporale per i contratti anteriori. Tali disposizioni sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2022 e poi sostituite dall’art. 27 del d.l. n. 104/2023. Ne deriva che, per le estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 73/2021, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125-sexies vigenti alla data della sottoscrizione, con il solo limite che le imposte non sono soggette a riduzione.

Poiché il contratto in esame è stato stipulato anteriormente al 25 luglio 2021, il Collegio applica il previgente art. 125-sexies t.u.b., come interpretato dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 26525 del 2019, che ha recepito la sentenza Lexitor della Corte di giustizia dell’11 settembre 2019, causa C-383/18: il diritto alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore, senza distinzione tra voci recurring e up-front. Il Collegio ribadisce che tale principio si applica anche ai contratti stipulati prima della pubblicazione della sentenza.

Sul criterio di rimborso, il Collegio richiama la regola secondo cui le parti possono declinarlo in modo differenziato rispetto ai costi recurring, purché il criterio sia comprensibile e proporzionato. In mancanza di clausola, i costi up-front si riducono mediante integrazione giudiziale secondo equità ex art. 1374 c.c., seguendo il criterio preferibile del costo ammortizzato in base alla curva degli interessi; i costi recurring seguono invece il criterio di competenza economica. Il Collegio conferma inoltre, per uniformità con gli altri collegi, che anche il compenso per l’attività di intermediazione creditizia è costo up-front soggetto a riduzione, e che le clausole che disapplicano il pro rata temporis per i costi recurring restano valide.

Quanto alla sentenza C-555/21 invocata dall’intermediario, il Collegio precisa che essa riguarda il credito immobiliare ai consumatori e la direttiva 2014/17/UE, rispetto alla quale la Corte ha giustificato un approccio differenziato in ragione delle specificità di quei contratti. La pronuncia non rimette in discussione la sentenza Lexitor, relativa alla direttiva 2008/48/CE, e non può quindi escludere la riduzione proporzionale dei costi up-front nel credito mobiliare.

Applicando tali criteri alla fattispecie, il Collegio distingue le commissioni finanziarie, già integralmente rimborsate, dalle commissioni di distribuzione, qualificate come up-front sulla scorta della decisione n. 9052 del 05.04.2021 del Collegio di Roma. Su queste ultime residua un rimborso di € 591,33. Il Collegio accoglie quindi il ricorso nei limiti indicati, disponendo il pagamento di euro 591,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo, e respinge nel resto, compresa la domanda di spese di assistenza professionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1374 c.c.

Tutte le 108 sentenze sull'art. 1374 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *