Blocco carte di credito non motivato e senza preavviso illegittimo per l’intermediario (ABF Collegio di Roma n. 2485 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il prestatore di servizi di pagamento può disporre il blocco dello strumento di pagamento solo al ricorrere di giustificati motivi tipizzati dall’art. 6, commi 2 e 3, d.lgs. n. 11/2010 e deve informare il pagatore motivando la decisione. Il mero monitoraggio continuo del rischio di credito, che costituisce un obbligo per l’intermediario, non integra di per sé il giustificato motivo: rileva soltanto l’evidenza dell’aumento del rischio. È pertanto illegittimo il blocco di due carte di credito disposto senza specifica e ragionevole motivazione e senza un congruo termine di preavviso, a breve distanza dal rilascio degli strumenti. La domanda di condanna a un facere infungibile è inammissibile, ma va reinterpretata, ove possibile, come domanda di accertamento della correttezza della condotta.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di due carte di credito emesse nel marzo e nel maggio 2025, il 29 maggio 2025 riceveva dall’intermediario la richiesta degli estratti conto bancari degli ultimi due mesi, insieme alla comunicazione della temporanea sospensione degli strumenti di pagamento in attesa delle verifiche sulla posizione finanziaria. Nella stessa data il ricorrente trasmetteva l’estratto conto del primo trimestre 2025, oscurato nei dettagli delle spese per ragioni di riservatezza, unitamente alle contabili degli accrediti degli emolumenti e alla certificazione unica.

L’intermediario rappresentava telefonicamente che, senza l’estratto conto integrale, l’operatività non sarebbe stata ripristinata. Dopo un reclamo del 29 maggio 2025, il 23 giugno 2025 il ricorrente inviava la documentazione completa e nello stesso giorno le carte venivano riattivate. Il ricorrente chiedeva l’accertamento dell’illegittimità della condotta, la cancellazione della documentazione acquisita e il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta anzitutto la domanda di cancellazione della documentazione. L’intermediario eccepiva l’inammissibilità perché volta a una condanna a un facere infungibile. Pur condividendo l’orientamento che ritiene inammissibili tali domande, il Collegio le reinterpreta, ove possibile, come domande di accertamento della correttezza della condotta, richiamando la propria decisione n. 5928/2023. L’intermediario, dal canto suo, aveva precisato che i documenti sarebbero stati conservati secondo la normativa vigente.

Nel merito, il Collegio richiama l’art. 6, commi 2 e 3, d.lgs. n. 11/2010, che consente il blocco al ricorrere di giustificati motivi connessi alla sicurezza dello strumento, al sospetto di utilizzo fraudolento o a un significativo aumento del rischio di inadempimento, con obbligo di informare il pagatore motivando la decisione. Gli artt. 10 e 29 del regolamento contrattuale attribuiscono all’intermediario la facoltà di sospendere l’utilizzo della carta in presenza di un giustificato motivo e di svolgere un’attività continuativa di valutazione del rischio di credito.

Il Collegio rileva che il blocco è stato disposto senza alcuna motivazione ulteriore rispetto all’aggiornamento continuo del rischio di credito, a un paio di mesi dal rilascio della carta Oro e a poche settimane dal rilascio della Platino. Il monitoraggio continuo, osserva, avrebbe potuto giustificare al più la richiesta degli estratti conto, con avviso che, decorso un termine ragionevole, si sarebbe proceduto al blocco: nessuna ragione viene addotta per il blocco né per la sua esecuzione senza congruo preavviso, richiamando le decisioni n. 3197/2024 e n. 15809/2020 del Collegio di Roma. Il blocco sarebbe stato giustificato solo qualora l’intermediario avesse già rilevato un aumento del rischio, che può emergere solo dopo la valutazione.

Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio la respinge: il protrarsi della sospensione è derivato dall’invio, da parte del ricorrente, di estratti conto con le spese integralmente oscurate, che non consentivano alcuna valutazione del rischio. Le carte sono state riattivate non appena è giunta la documentazione leggibile. Il Collegio accerta pertanto l’illegittimità del comportamento dell’intermediario per aver omesso di dare specifiche informazioni sulla sospensione e dispone il contributo alle spese della procedura e il rimborso in favore del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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