Inammissibili le domande nuove introdotte in sede di repliche davanti all’ABF (ABF Collegio di Roma n. 2488 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento davanti all’Arbitro Bancario Finanziario le domande devono essere articolate nel ricorso e nel preventivo reclamo. Le repliche successive alle controdeduzioni sono ammissibili solo se volte a ribadire e puntualizzare le rispettive posizioni delle parti, senza introdurre domande nuove. È pertanto inammissibile il ricorso che, per la prima volta in sede di repliche, chieda l’annullamento di una precedente decisione dell’ABF, l’irrogazione di sanzioni all’intermediario e il rimborso delle somme, oltre alle spese legali. Sono del pari estranee alla cognizione dell’Arbitro le domande di irrogazione di sanzioni e le istanze di annullamento delle decisioni dei Collegi, per le quali le Disposizioni prevedono solo la correzione per omissioni o errori materiali o di calcolo. La domanda diretta a sollecitare una mera funzione consulenziale è inammissibile.

Il Fatto

La ricorrente, coerede della madre titolare di tre libretti di risparmio presso l’intermediario, riferisce di aver appreso che tali rapporti erano stati posti all’incasso pro quota dal fratello coerede, in assenza della quietanza congiunta di tutti i soggetti legittimati e previo assenso dell’ABF. I libretti rientravano in un asse ereditario oggetto di un pro-forma di divisione ante successione, per il quale era intervenuta una mediazione tra gli eredi conclusa negativamente. La ricorrente contesta la condotta dell’intermediario, che ha liquidato la quota del fratello e ha trasferito l’importo restante su un conto dormiente, e chiede all’Arbitro di conoscere con quale autorizzazione si sia proceduto alla liquidazione.

La banca replica di aver eccepito, nel procedimento instaurato dal fratello, la necessità della quietanza congiunta, ma di essere stata condannata dall’ABF alla liquidazione pro quota in conformità all’orientamento consolidato richiamato. Di essersi quindi limitata a dare esecuzione alla decisione dell’Arbitro, organismo indipendente e imparziale disciplinato dall’art. 128-bis del TUB. In sede di repliche la ricorrente chiede l’annullamento della decisione assunta nel 2024, l’irrogazione di sanzioni e il rimborso delle somme, oltre alle spese legali quantificate in euro 3.000,00.

La motivazione del Collegio

Il Collegio rileva anzitutto che la domanda volta a conoscere “con quale autorizzazione si è proceduto alla liquidazione” è inammissibile, perché idonea a sollecitare l’esercizio di una funzione meramente consulenziale, estranea alle attribuzioni dell’Arbitro. Sul punto richiama propri precedenti, tra cui la decisione n. 1412/2022 del Collegio di Roma e la decisione n. 179988/2020 del Collegio di Bari.

Quanto alle ulteriori istanze — annullamento della decisione del 2024, irrogazione di sanzioni e rimborso con spese legali — il Collegio osserva che sono state formulate per la prima volta in sede di repliche. Secondo il costante orientamento dell’ABF, le repliche successive alle controdeduzioni sono ammissibili solo qualora siano volte a ribadire e puntualizzare le rispettive posizioni, senza introdurre domande nuove rispetto a quanto articolato nel preventivo reclamo e poi nel ricorso: diversamente, il contraddittorio con l’altra parte sarebbe di fatto precluso. Il Collegio richiama sul punto la decisione n. 488/2018 del Collegio di Roma e la decisione n. 13733/2018 del Collegio di Milano.

In via parallela, il Collegio rileva che le domande di irrogazione di sanzioni sono estranee alla cognizione dell’ABF, come affermato nella decisione n. 22114/2021 del Collegio di Roma. Inoltre, le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari non prevedono la possibilità di annullamento di una decisione dei Collegi, consentendo alla parte interessata solo di chiederne la correzione nei casi di omissioni o errori materiali o di calcolo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della decisione completa della motivazione.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Il Collegio ricorda infine che, a fronte della chiusura in rito del procedimento, il ricorrente può presentare un nuovo reclamo preventivo ovvero ripresentare, entro dodici mesi, un nuovo ricorso all’ABF, convertendosi in tal caso il ricorso inammissibile in nuovo reclamo preventivo, secondo quanto affermato nella decisione n. 881/2020 del Collegio di Roma e nella decisione n. 5304/2013 del Collegio di Coordinamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 128-bis TUB

Tutte le 14 sentenze sull'art. 128-bis TUB

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *