Ricorso all’ABF inammissibile contro blocco del conto su indicazione della polizia giudiziaria (ABF Collegio di Milano n. 4013 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso proposto all’Arbitro Bancario Finanziario quando la controversia sia già stata sottoposta alla cognizione dell’autorità giudiziaria, anche penale. L’esclusione opera ai sensi delle disposizioni ABF, Sez. I, Par. 4, che richiamano l’art. 5, commi 1-bis e 4, del d.lgs. n. 28/2010, e prescinde dall’identità delle domande, essendo sufficiente una connessione impropria, cioè una comunanza parziale tra le controversie. Il blocco del conto corrente disposto in esecuzione di un provvedimento penale e delle indicazioni della polizia giudiziaria integra pertanto materia sottratta alla cognizione dell’Arbitro.

Il Fatto

Il ricorrente lamenta che l’operatività del proprio conto corrente risulti bloccata da oltre due mesi, senza alcuna spiegazione da parte dell’intermediario. Rappresenta che tutti gli introiti del conto derivano da emolumenti pensionistici, per € 917,00 mensili, e che sul conto è presente un saldo attivo di € 3.719,03. Domanda quindi di ottenere le spiegazioni richieste e di tornare nella disponibilità del saldo.

L’intermediario resistente replica che l’indisponibilità delle somme non deriva da una propria iniziativa discrezionale, ma costituisce un atto dovuto, posto in essere in esecuzione di un’apposita sentenza del Tribunale di B* emessa nei confronti del cliente nell’ambito di un procedimento penale, e delle indicazioni ricevute dalla polizia giudiziaria delegata. Sostiene di avere correttamente operato, in attesa delle disposizioni dell’autorità procedente, e si dichiara disponibile a esibire la documentazione solo su espressa richiesta dell’Arbitro, invocando la delicatezza della questione e il segreto istruttorio. Domanda il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce la vicenda muovendo da tre elementi pacifici: il Tribunale di B* ha emesso una sentenza nei confronti del cliente all’esito di un procedimento penale; la polizia giudiziaria ha fornito le indicazioni per l’apposizione del blocco contestato; non sono note le parti del procedimento penale diverse dal cliente.

Su questa base il ricorso è dichiarato inammissibile. La regola applicata è quella delle disposizioni ABF, Sez. I, Par. 4, secondo cui non possono essere proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria, salvo quanto previsto dall’art. 5, commi 1-bis e 4, del d.lgs. n. 28/2010.

Il Collegio richiama la propria costante interpretazione, che ha escluso in più occasioni l’ammissibilità del ricorso all’ABF in tutti i casi in cui la controversia sia già stata sottoposta alla cognizione dell’autorità giudiziaria penale. Il criterio non richiede l’identità delle domande: è sufficiente una connessione impropria, intesa come comunanza parziale e non identità delle pretese.

La circostanza che l’intermediario non abbia prodotto la sentenza, riservandosi di esibirla su richiesta e invocando il segreto istruttorio, non muta l’esito. Il Collegio non ha necessità di quel documento, perché l’inammissibilità discende dal dato che la vicenda è già incardinata davanti al giudice penale, come riferito dalla stessa parte resistente con i riferimenti identificativi del provvedimento.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con assorbimento di ogni ulteriore questione sul merito del blocco e sulla disponibilità del saldo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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