Carta clonata e PIN: negligente custodia delle credenziali esclude il rimborso (ABF Collegio di Milano n. 4012 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni di pagamento contestate, l’intermediario che dimostri l’autenticazione forte mediante il fattore del possesso della carta originale e quello della conoscenza del PIN, senza anomalie nei log, assolve all’onere probatorio impostogli dall’art. 10 del d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017. Il titolare che non fornisca elementi utili alla ricostruzione della vicenda e non spieghi come terzi abbiano potuto disporre di carta e PIN incorre in colpa grave, con efficacia eziologica determinante nell’evento dannoso. In tal caso la richiesta di restituzione delle somme va rigettata, non essendo invocabile la responsabilità dell’intermediario.

Il Fatto

La ricorrente, durante un soggiorno in Brasile, subisce un prelievo di € 1.643,00 sulla propria carta. L’operazione del 20/09/2025 risulta effettuata a favore di un esercizio commerciale che la cliente nega di aver mai frequentato. Rientrata in Italia, si reca in filiale, sottoscrive il disconoscimento e sporge denuncia ai carabinieri il 30/09/2025.

Nel ricorso la cliente non offre alcun dettaglio sulle modalità del supposto utilizzo fraudolento, limitandosi a richiedere la restituzione della somma perduta. L’intermediario resiste, richiamando la corrispondenza tra il pagamento e l’uso della carta di credito originale con lettura del microchip e regolare digitazione del PIN, e deduce la colpa grave della ricorrente.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo, individuando nel d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 attuativo della direttiva PSD II, la disciplina applicabile all’operazione. L’oggetto della controversia è un pagamento tramite POS contestato, per il quale occorre verificare l’autenticazione forte, la corretta registrazione e la contabilizzazione.

Dall’esame dei log informatici prodotti dall’intermediario emerge che l’operazione è stata autenticata mediante il fattore del possesso della carta originale e il fattore della conoscenza del PIN personale. Il POS entry mode conferma l’uso del chip con digitazione del codice e nessuna anomalia. L’intermediario ha quindi assolto all’onere probatorio, dimostrando l’autenticazione forte e l’assenza di disfunzioni tecniche.

Il Collegio qualifica poi la vicenda come caso di truffa non circostanziata. La cliente, in reclamo, ricorso e denuncia, non riferisce le modalità dell’utilizzo fraudolento: si limita a sostenere di aver appreso del pagamento solo il 27/09/2025, accedendo alla lista movimenti, e a ribadire di non aver mai perso il possesso della carta.

Rileva però un elemento decisivo: la carta ha continuato a funzionare dopo l’operazione disconosciuta, fino a esaurire il plafond di € 3.000,00 con spese complessive di € 3.063,00, e solo dalla sera del 21/09/2025 le successive operazioni sono state bloccate per fondi insufficienti. La circostanza rende implausibile la tesi dell’apprendimento tardivo e conferma che la ricorrente aveva piena disponibilità dello strumento e delle relative credenziali.

Da qui la conclusione del Collegio: la colpa grave della ricorrente, consistita nella negligente custodia delle credenziali dello strumento di pagamento, ha avuto efficacia eziologica determinante nella causazione dell’evento dannoso. Il ricorso è pertanto rigettato, con conseguente esclusione della responsabilità dell’intermediario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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