Furto con destrezza all’ATM e PIN digitato: concorso paritario di responsabilità (ABF Collegio di Bologna n. 3853 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni di pagamento eseguite da terzi a seguito di sottrazione della carta di debito, la formale autenticazione mediante microchip e digitazione del PIN costituisce elemento idoneo a dimostrare l’utilizzo dello strumento secondo le modalità previste, ma non esclude la responsabilità dell’intermediario quando emergano elementi ulteriori che rendano non univoca la riconducibilità delle operazioni al titolare. La collocazione dello sportello ATM in un locale di pertinenza della banca genera un obbligo di vigilanza in capo all’intermediario. La concentrazione di numerose operazioni in un arco temporale ristretto integra gli indici di anomalia previsti dall’art. 8 D.M. n. 112/2007 e impone una valutazione equitativa caso per caso, che può sfociare in un concorso di responsabilità tra le parti.
Il Fatto
Il ricorrente, mentre si trovava a Città del Capo il 17 ottobre 2025, si recava presso uno sportello ATM per un prelievo. Durante l’operazione veniva avvicinato da quattro uomini che si offrivano di prestare aiuto; uno di essi interveniva direttamente sul dispositivo, generando confusione. Il ricorrente interrompeva l’operazione e chiedeva assistenza al personale della filiale, senza riuscire a recuperare la carta, che non risultava presente all’interno dello sportello.
Nei minuti successivi venivano eseguite operazioni non autorizzate, tra pagamento POS e prelievi, per complessivi € 1.970,81. Nell’arco tra le 12:40 e le 12:53 risultano tredici operazioni tra eseguite e tentate. Il blocco della carta avveniva alle 13:02. Il ricorrente sporgeva denuncia e chiedeva il rimborso, negato dall’intermediario, che eccepiva l’infondatezza del ricorso per corretta autenticazione tramite microchip e PIN e per negligenza grave nella custodia dello strumento e del codice.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento individuandolo nel d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 di recepimento della PSD 2. Le operazioni contestate risultano formalmente autenticate mediante carta fisica con microchip e digitazione del PIN: secondo l’orientamento consolidato dei Collegi, ciò costituisce elemento idoneo a dimostrare l’utilizzo dello strumento secondo le modalità previste, salvo che emergano elementi ulteriori idonei a escludere la riconducibilità delle operazioni al titolare.
Nel caso di specie la dinamica, come ricostruita dal ricorrente e non specificamente contestata nei tratti essenziali, è riconducibile a una ipotesi di sottrazione con destrezza avvenuta presso uno sportello ATM collocato all’interno di un locale di pertinenza della banca, dove il cliente può ragionevolmente attendersi un livello di sicurezza più elevato. In situazioni analoghe i Collegi hanno ritenuto che tale collocazione comporti un generale obbligo di vigilanza e che, in presenza di una dinamica non univocamente ricostruibile, possa configurarsi un concorso di responsabilità (richiamate le decisioni del Collegio di Bologna nn. 1579/2025 e 10619/2025).
La sequenza temporale evidenzia un utilizzo pressoché immediato della carta dopo la sottrazione, con tredici operazioni in tredici minuti: circostanza che integra gli indici di anomalia dell’art. 8 D.M. n. 112/2007 e assume rilievo ai fini della responsabilità dell’intermediario, senza però determinare automaticamente l’obbligo di rimborso integrale, dovendosi procedere a valutazione equitativa (decisioni nn. 1014/2025 e 1215/2025).
Il Collegio valorizza anche il versante opposto: le operazioni sono state eseguite mediante corretta digitazione del PIN, senza errori, a brevissima distanza dalla sottrazione. Ciò costituisce indice significativo di una possibile compromissione del codice segreto riconducibile, quantomeno in parte, alla condotta del ricorrente. Si considera inoltre che non risulta documentato l’invio di alert e che il blocco è intervenuto alle 13:02, quando le operazioni erano già completate.
Alla luce di tali elementi il Collegio esclude sia l’accoglimento integrale sia la responsabilità esclusiva del ricorrente, e individua un concorso di responsabilità in misura paritaria. In parziale accoglimento del ricorso, dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione di € 985,00, oltre al contributo di € 200,00 alle spese della procedura e al rimborso di € 20,00 in favore del ricorrente.
Nota della Redazione
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