Preavviso di segnalazione nei SIC provato per presunzioni semplici (ABF Collegio di Roma n. 3953 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di segnalazione nei sistemi di informazione creditizia (SIC) costituisce requisito di legittimità del trattamento dei dati personali relativi ai ritardi nei pagamenti, per tutte le persone fisiche, anche non consumatrici. L’obbligo trova fondamento nel diritto eurounitario in materia di protezione dei dati e nella disciplina di settore, che consente la segnalazione solo decorso il termine di quindici giorni dalla spedizione del preavviso. Non essendo previsti requisiti di forma, l’onere probatorio sull’invio e sulla ricezione grava sull’intermediario e può essere assolto anche mediante presunzioni semplici. La ricezione si presume quando concorrano almeno due indici concordanti: coincidenza delle date tra preavviso e documentazione del vettore, corrispondenza del numero di contratto, compatibilità della data di recapito con quella di emissione.
Il Fatto
Il ricorrente chiedeva all’intermediario e alle banche dati la cancellazione delle segnalazioni negative iscritte a suo carico, sostenendo di non avere mai ricevuto un preavviso “specifico, puntuale e circostanziato” e richiamando il provvedimento interpretativo del Garante per la protezione dei dati personali del 26 ottobre 2017 sulla natura recettizia della comunicazione. Chiedeva inoltre copia della raccomandata, del contratto di finanziamento e dell’autorizzazione al trattamento dei dati.
L’intermediario resisteva, ricostruendo due rapporti di finanziamento: il primo estinto nell’agosto 2024 e sostituito da un nuovo finanziamento acceso per ristrutturare il debito. Per entrambi riferiva di avere inviato lettere di insoluto e preavvisi, consegnati presso il domicilio dichiarato, e di avere segnalato i ritardi solo dopo tali comunicazioni. Depositava le schermate del vettore incaricato del recapito, con sistema di tracciatura GPS.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove dal principio espresso dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 4632 del 2023: il preavviso di cui all’art. 4, comma 7, del codice deontologico del 2004 e all’art. 5, comma 6, del codice di condotta approvato con provvedimento n. 163 del 2019 integra la base legittima del trattamento mediante segnalazione nei SIC, per tutte le persone fisiche, anche quando non siano consumatori ma imprenditori individuali o professionisti.
Quanto all’ambito oggettivo, la disciplina di settore consente la segnalazione solo dopo il decorso di quindici giorni dalla spedizione del preavviso. In applicazione dei principi sulle dichiarazioni recettizie, l’onere di provare invio e ricezione grava sull’intermediario, ma non essendo imposti requisiti di forma la prova può essere raggiunta anche con presunzioni semplici.
Il Collegio verifica allora gli indici concordanti elaborati dalla prassi dei Collegi per le spedizioni tramite vettore privato senza codice a barre: coincidenza delle date, corrispondenza del numero di contratto, compatibilità del recapito con l’emissione. Nel caso concreto le date delle missive risultano compatibili con la documentazione del vettore, le lettere risultano recapitate e vi è piena coincidenza tra i numeri di contratto indicati nei preavvisi e nelle ricevute. Sono presenti, quindi, tutti e tre gli elementi richiesti.
Quanto al contenuto, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il preavviso è legittimo quando consente al destinatario di individuare il rapporto cui si riferisce e di regolarizzare la posizione, oppure quando richiama precedenti comunicazioni da cui desumere la morosità. Le missive prodotte riportano chiaramente il numero del contratto, sicché il ricorrente non poteva dubitare del rapporto contestato.
Le segnalazioni sono pertanto ritenute legittime e il ricorso è respinto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.