Inammissibilità del ricorso per sopravvenuta revoca della misura cautelare (Cass. pen. Sez. 6 n. 309 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta revoca della misura cautelare coercitiva, intervenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che l’aveva applicata, determina l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Tale esito non configura un’ipotesi di soccombenza del ricorrente, con la conseguenza che non può essere pronunciata la condanna alle spese processuali né al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

Con ordinanza del 01/09/2025 il Tribunale di Roma, in sede di riesame, confermava l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva applicato all’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, oltre a una misura interdittiva, in relazione ai reati di associazione per delinquere e di turbata libertà degli incanti.

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, deducendo un unico motivo con cui contestava la gravità indiziaria e la sussistenza delle esigenze cautelari, lamentando il difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata, con particolare riguardo all’attualità delle esigenze stesse e alla cessazione di ogni rapporto con le società coinvolte nell’incolpazione provvisoria.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che la difesa del ricorrente aveva prodotto l’ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari, in data 13/10/2025, aveva revocato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla p.g., ferma restando la misura interdittiva.

La revoca della misura cautelare coercitiva comporta l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, come peraltro riconosciuto dallo stesso ricorrente nella memoria difensiva, con la quale era stata rappresentata la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione dell’impugnazione.

Quanto al regime delle spese processuali, la Corte ha precisato che il sopraggiunto venir meno dell’interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 7 del 25/06/1997 e ribadito da Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021. Ne consegue l’esclusione della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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