Ordinanza sindacale di bonifica amianto legittima sulla relazione tecnica di parte (TAR Umbria n. 82 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza contingibile e urgente adottata dal sindaco ai sensi dell’art. 50 del TUEL per imporre la bonifica di una copertura in amianto è legittima quando si fonda su una relazione tecnica acquisita dall’Azienda sanitaria, ancorché redatta da un professionista incaricato dal privato proprietario, che attesti un diffuso degrado del materiale e la necessità della rimozione entro un termine determinato. Non è configurabile alcun obbligo di autonoma istruttoria pubblica “indipendente” da quella di parte, né di verbalizzazione del sopralluogo, poiché ai sensi dell’art. 4 del D.M. Sanità 6.9.1994 è il proprietario il soggetto onerato della valutazione del rischio, della custodia e della manutenzione. Il Comune, privo di specifiche competenze tecniche in materia di amianto, può legittimamente affidarsi agli accertamenti dell’Asl. Il mutamento della titolarità dell’immobile è irrilevante rispetto all’esecuzione delle misure di messa in sicurezza.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un capannone con copertura in eternit sito nel Comune di Perugia, impugnavano l’ordinanza sindacale con cui la Sindaca aveva intimato la bonifica in sicurezza della copertura, la rimozione e lo smaltimento del materiale contenente amianto tramite ditta specializzata, con trasmissione della relativa documentazione. Unitamente all’ordinanza erano gravate la nota con cui l’Asl fissava al 25.8.2024 la fine dei lavori e il provvedimento di diniego di proroga.

La vicenda traeva origine da una segnalazione e da un sopralluogo dell’Azienda sanitaria, che avevano portato a richiedere una perizia sullo stato della copertura. La relazione prodotta dalla parte aveva certificato un avanzato stato di degrado del rivestimento, raccomandando la rimozione entro dodici mesi. Di fronte al termine in scadenza i ricorrenti chiedevano una proroga e producevano una seconda perizia di segno diverso, di segno parzialmente riduttivo del rischio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso esaminando congiuntamente i due motivi, entrambi incentrati sull’asserito difetto di istruttoria e sull’appiattimento dell’amministrazione sulle conclusioni della prima relazione tecnica.

Il Tribunale ha qualificato il provvedimento come doverosamente fondato su esigenze di tutela della salute pubblica, la cui attualità era dimostrata dalla stessa documentazione prodotta dal privato. La relazione da questi trasmessa all’Asl attestava un diffuso degrado del rivestimento e rendeva necessitata la rimozione. Di fronte a tali evidenze, l’Asl ha correttamente negato la proroga, privilegiando le misure di intervento più rapide e rigorose.

Secondo il Collegio anche la seconda relazione risultava tendenzialmente convergente con la prima, quanto al riconoscimento del degrado da agenti atmosferici e biologico; la sola differenza riguardava la tempistica degli interventi suggeriti. In presenza di una tale convergenza diagnostica, l’autorità sanitaria non era tenuta a compiere ulteriori accertamenti.

Il Tribunale ha così ritenuto ultronee le censure sull’assenza di un’istruttoria pubblica “indipendente” e sulla mancata verbalizzazione del sopralluogo: in un’ottica di maggior tutela della salute, la relazione del tecnico, pur di parte privata, era più che sufficiente per imporre le misure di messa in sicurezza. Il Comune, privo di competenze specifiche in tema di amianto, doveva necessariamente affidarsi agli accertamenti dell’Asl ai sensi dell’art. 50 del TUEL.

Le censure relative al mancato rispetto delle procedure sono state giudicate infondate: a norma dell’art. 4 del D.M. 6.9.1994 è il proprietario il soggetto onerato della valutazione del rischio e della custodia. Infine il Collegio ha escluso la rilevanza del mutamento di titolarità dell’immobile: deve in ogni caso essere assicurata la tempestiva esecuzione delle misure di messa in sicurezza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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