Abilitazione scientifica nazionale: il mancato raggiungimento della qualità elevata delle pubblicazioni giustifica il diniego (TAR Lazio n. 14552 del 02.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale, espresso all’esito di procedura selettiva a carattere abilitativo, costituisce espressione di discrezionalità tecnica sindacabile dal giudice amministrativo solo per vizi di manifesta erroneità, irragionevolezza o illogicità. Il conseguimento dell’abilitazione richiede il possesso cumulativo dei requisiti previsti dall’art. 6 del d.m. n. 120/2016, ivi compresa la presentazione di pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata secondo i criteri di cui all’art. 4 del medesimo decreto, tra cui l’originalità, il rigore metodologico, la coerenza con le tematiche del settore concorsuale e la collocazione editoriale. La valutazione negativa della qualità della produzione scientifica, ove sorretta da motivazione adeguata ancorché sintetica, non è sindacabile nel merito dal giudice amministrativo.
Il Fatto
La ricorrente, già professore associato nel settore scientifico disciplinare SECS-S/03 – Statistica Economica, impugnava il giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia nel settore concorsuale 13/D2, espresso dalla Commissione giudicatrice all’esito della procedura indetta con decreto direttoriale del MUR n. 1796 del 27 ottobre 2023. La Commissione, all’unanimità, aveva ritenuto la candidata non idonea, pur riconoscendole il possesso di sette titoli su sette indicati, in ragione della qualità non elevata delle pubblicazioni presentate, caratterizzate da parziale originalità, limitato rigore metodologico, scarsa coerenza con le tematiche del settore concorsuale e collocazione editoriale di impatto limitato. La candidata deduceva l’illegittimità del giudizio per lacunosità dell’istruttoria, difetto di motivazione e contrasto con i criteri predeterminati.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente delineato i limiti del sindacato giurisdizionale sui giudizi di discrezionalità tecnica resi nell’ambito di procedure abilitative, sottolineando l’estrema difficoltà di un controllo che non debordi nel merito, insindacabile. Ha tuttavia evidenziato l’evoluzione giurisprudenziale che ritiene censurabile ogni valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di esattezza o attendibilità, richiamando i precedenti di questa Sezione n. 9086/2016 e del Consiglio di Stato, sez. IV, nn. 6201/2003, 2138/2012, 3357/2014 e 2888/2015.
Il Collegio ha quindi esaminato la disciplina del d.m. n. 120/2016, rilevando che l’abilitazione può essere attribuita solo ai candidati che ottengano una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica e presentino pubblicazioni giudicate di qualità elevata secondo i criteri di cui all’art. 4, tra cui la coerenza con il settore concorsuale, l’originalità, il rigore metodologico, il carattere innovativo e la collocazione editoriale. Ha precisato che il giudizio di idoneità si fonda su presupposti obiettivi desumibili dal valore scientifico delle pubblicazioni e può essere censurato solo per vizi formali del procedimento o per contraddittorietà intrinseca tra premesse ed esito.
Nel caso di specie, il TAR ha ritenuto i giudizi individuali e collegiale sufficientemente ampi, accurati e completi, non presentando quei caratteri di ripetitività che la giurisprudenza individua come indice di difetto di motivazione. La valutazione di qualità non elevata delle pubblicazioni è risultata sorretta da un’attenta disamina di tutti i parametri stabiliti dall’art. 4 e dall’allegato B al d.m. n. 120/2016, avendo la Commissione evidenziato l’utilizzo di tecniche statistiche consolidate senza sviluppi innovativi, la ripetitività nell’impostazione delle analisi, la parziale coerenza con il settore concorsuale di alcune pubblicazioni più affini alla statistica sociale e l’impatto limitato della collocazione editoriale.
Il Collegio ha concluso ritenendo la valutazione attendibile e non erronea in fatto, precisando che il riconoscimento dell’abilitazione può essere ragionevolmente negato a fronte di pubblicazioni la cui qualità e coerenza sia ritenuta inadeguata, atteso che la figura del professore di prima fascia implica una padronanza della materia specifica, approfondita e tendenzialmente completa. Ha infine rilevato che, pure accedendo ad un orientamento favorevole ad ampliare i margini di sindacato, la valutazione della qualità elevata della produzione scientifica rientra nella discrezionalità tecnica della Commissione e non è sindacabile nel merito ove il giudizio risulti attendibile. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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