Perdita di chance risarcibile anche senza prova del superamento del collaudo (TAR Abruzzo n. 141 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La lesione della chance di realizzare un impianto è risarcibile quando l’attività provvedimentale illegittima dell’amministrazione, annullata in sede giurisdizionale, abbia reso impossibile la realizzazione e il collaudo dell’opera, anche se manchi la prova che l’esito del collaudo sarebbe stato positivo. Il nesso di causalità tra l’atto illegittimo e la perdita sussiste se gli effetti inibitori dei provvedimenti, non sospesi in via cautelare, hanno consecutivamente impedito l’iniziativa esecutiva del titolo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l’inerzia successiva all’annullamento. L’imputabilità soggettiva del danno all’amministrazione richiede che l’illegittimità derivi da carenze istruttorie o errori di fatto inescusabili. La quantificazione del danno da perdita di chance è circoscritta al periodo di efficacia della prima verifica quindicennale di idoneità tecnica dell’impianto, non potendosi inferire automaticamente l’esito positivo delle verifiche successive, e deve essere decurtata degli utili conseguiti dalla prosecuzione di attività economiche preesistenti.
Il Fatto
La società ricorrente aveva conseguito per silenzio assenso, ai sensi del d.lgs. n. 32/1998, l’autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti in un tratto della strada statale n. 17, la cui validità era stata accertata in sede giurisdizionale. I lavori, avviati nel 2003, erano stati interrotti da un’ordinanza di demolizione e la società aveva subito due successivi provvedimenti di annullamento in autotutela dell’autorizzazione implicita, tutti rimossi in sede giurisdizionale. Con la sentenza del Consiglio di Stato n. 6670/2021, passata in giudicato il 6.4.2022, era stato definitivamente annullato il secondo ritiro in autotutela.
La società agiva quindi per il risarcimento del danno da lucro cessante e, in subordine, da perdita di chance, lamentando che gli atti comunali illegittimi avevano impedito l’attivazione dell’impianto per circa un ventennio, a tutto vantaggio di un’impresa concorrente. Si costituivano il Comune, che contestava l’esistenza del danno e il nesso di causalità, e l’Anas, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente escluso la risarcibilità del danno da lucro cessante, rilevando che l’esercizio dell’impianto restava comunque subordinato all’esito positivo del collaudo, evento futuro e incerto del quale non vi era prova. Ha invece riconosciuto la lesione della chance, qualificandola come utilità potenziale già presente nel patrimonio del soggetto, consistente nell’occasione concreta di conseguire un guadagno, resa impossibile dagli effetti inibitori dei provvedimenti comunali.
Quanto al nesso di causalità, il Collegio ha accertato che l’arresto della progressione dell’investimento trovava causa esclusiva negli atti annullati: l’ordinanza di demolizione del 2004, il primo e il secondo annullamento in autotutela del 2008 e del 2009. Ha escluso che l’inerzia della ricorrente possa configurarsi come causa sopravvenuta, avendo la società documentato di aver sollecitato più volte la decisione del giudizio d’appello e di aver subito la preclusione derivante dalle sopravvenute modifiche normative, non applicabili agli impianti già realizzati.
Sull’elemento soggettivo, il TAR ha ritenuto la condotta del Comune obiettivamente inescusabile: l’ordinanza di demolizione ignorava che l’autorizzazione implicita comprendeva ex lege il titolo edilizio; il primo annullamento d’ufficio si fondava su meri sospetti; il secondo su un grossolano errore di fatto, avendo valutato lo stato dei luoghi nel 2008 rispetto a una dichiarazione resa nel 2001.
In ordine al quantum, il Collegio ha circoscritto la risarcibilità ai quindici anni successivi al presumibile esito positivo del collaudo di primo impianto, coincidenti con il periodo di efficacia della prima verifica di idoneità tecnica, senza estendere la presunzione di continuità dell’attività oltre tale termine. Ha inoltre disposto che gli utili della prosecuzione dell’attività preesistente, che la ricorrente si era impegnata a chiudere, concorrano in via compensativa a diminuire il danno. Ha infine accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Anas e disposto una verificazione tecnica per la determinazione del danno, riservando la decisione sulle spese all’esito del giudizio.
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Nota della Redazione
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