Ottemperanza al giudicato sulla carta elettronica del docente e Commissario ad Acta (TAR Lombardia n. 1329 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che accerta il diritto del docente alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione non è satisfattivo con l’astratta previsione del beneficio: l’Amministrazione deve erogare la prestazione nel termine fissato dal titolo. L’inerzia serbata oltre il termine dilatorio di art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, legittima il giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. Il TAR Lombardia dichiara l’inottemperanza e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad Acta, senza liquidare alcun compenso quando l’incarico è affidato a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione lavoro, una sentenza pubblicata il 10 aprile 2024 che accertava il suo diritto a percepire la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per l’importo di euro 500,00 annui, con condanna dell’Amministrazione a mettere a disposizione tali somme tramite il sistema della Carta elettronica.

Nonostante la notifica del titolo esecutivo, effettuata in data 11.09.2024, l’Amministrazione non vi aveva dato corso. Il passaggio in giudicato era attestato dalla cancelleria in data 20.06.2025. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo la condanna all’esecuzione integrale e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad Acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto la pretesa adeguatamente documentata. A fronte dell’inadempimento allegato dal ricorrente, l’Amministrazione intimata non ha contestato il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo azionato.

L’accertamento del diritto alla carta elettronica del docente contenuto nel giudicato impone all’Amministrazione una prestazione specifica: l’erogazione del beneficio tramite il sistema della Carta, non una generica disponibilità di somme. L’inerzia protratta oltre il termine dilatorio ha integrato il presupposto del giudizio di ottemperanza.

Il TAR ha quindi condannato l’Amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza, per il contributo alla formazione, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente decisione.

Decorso inutilmente tale termine, provvederà — entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente — un Commissario ad Acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o in un dirigente o funzionario dallo stesso delegato. Il Commissario adotterà gli atti necessari all’assolvimento del mandato, avvalendosi della struttura organizzativa regionale e coordinadosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e di qualsiasi amministrazione.

Il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al Commissario. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., nell’importo di euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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