Inammissibile l’ottemperanza contro l’ente pubblico estraneo al giudizio civile (TAR Campania n. 1279 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza a un provvedimento del giudice ordinario è inammissibile quando l’amministrazione convenuta non sia stata parte del giudizio di cognizione concluso con quel provvedimento, né avente causa di una delle parti di esso. L’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., nel prescrivere la notificazione del ricorso alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza, presuppone che l’amministrazione resistente in sede di ottemperanza sia stata parte del giudizio dal quale è scaturito il titolo. L’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. si riferisce all’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato: nessun giudicato può essersi formato nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al processo, ai sensi dell’art. 2909 cod. civ. Il giudice amministrativo dell’ottemperanza a statuizioni civili è vincolato al comando in essa contenuto e non può integrarlo, estendendo il proprio esame a profili civilistici estranei al giudicato, pena il sindacato sul rapporto sottostante in difetto di giurisdizione.
Il Fatto
Il ricorrente aveva eseguito personalmente lavori urgenti su parti comuni di uno stabile, con anticipazione dei costi. Con ricorso davanti al Tribunale di Salerno otteneva, all’esito dell’istruttoria, un’ordinanza ex art. 702 c.p.c. che condannava il condominio al rimborso di poco più di ventimila euro, oltre interessi e spese. L’ordinanza non veniva impugnata e passava in giudicato.
Dopo il decesso dell’amministratore del condominio, rimasto privo di legale rappresentante, il creditore sollecitava il pagamento ai singoli condomini in proporzione alle quote millesimali. Tra questi individuava l’ACER, Agenzia campana per l’edilizia residenziale, subentrata all’IACP costruttore dello stabile e titolare di due unità abitative. L’invito al pagamento restava senza riscontro e il creditore proponeva ricorso per ottemperanza davanti al TAR Campania, chiedendo che all’ACER fosse ordinata l’esecuzione del titolo, con nomina di un commissario ad acta in caso di inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato in camera di consiglio che l’ACER, destinataria della domanda di esecuzione, non era stata parte del giudizio civile di cognizione. Su questo punto ha sollecitato e ricevuto le controdeduzioni del ricorrente, quindi ha affrontato la questione di ammissibilità.
La soluzione muove dall’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., che impone la notificazione del ricorso alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza. Se l’amministrazione resistente in ottemperanza deve essere una di quelle parti, ne segue che essa non può essere un soggetto estraneo al processo concluso con il titolo.
L’interpretazione letterale è confortata da quella sistematica e teleologica. L’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. riguarda l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato: se l’amministrazione non è stata parte, nessun giudicato si è formato nei suoi confronti. Lo conferma la nozione sostanziale di giudicato dell’art. 2909 cod. civ., che fa stato tra le parti, i loro eredi o aventi causa. Occorre dunque che l’amministrazione sia stata parte del giudizio di cognizione o almeno avente causa di una di esse.
Il Collegio richiama quindi l’indirizzo per cui, davanti a statuizioni del giudice civile, il giudice dell’ottemperanza svolge una mera attività esecutiva, essendo vincolato al comando e non potendo dar vita a quella precisazione e integrazione del giudicato tipica dell’esecuzione delle sentenze amministrative (TAR Sicilia, Catania, sez. III, n. 3657 del 2024).
Di qui il rigetto della tesi del ricorrente, che chiedeva di estendere l’esame al rapporto di solidarietà passiva tra condominio e condomini. Il titolo civile individua puntualmente la parte soccombente e il giudice amministrativo non può riempire gli spazi vuoti lasciati dal giudicato, pena un sindacato sul rapporto sottostante in difetto di giurisdizione. Non muta l’esito il coinvolgimento dell’ACER in un distinto giudizio cautelare, trattandosi di procedimento con parti, petitum e causa petendi diversi. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese per la peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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