Bonifici istantanei autorizzati dal cliente e competenza ABF su antiriciclaggio (ABF Collegio di Milano n. 1714 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando l’operazione di pagamento è disposta per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, l’operazione deve considerarsi autorizzata e non trova applicazione il regime di responsabilità per le operazioni non autorizzate previsto dalla direttiva 2015/2366/UE (PSD2) e dal d.lgs. n. 11/2010. L’intermediario è pertanto esonerato dalla prova dell’autenticazione e non è configurabile una responsabilità oggettiva a suo carico. La circostanza che il ricorso investa la normativa antiriciclaggio non esclude la competenza dell’ABF, ove il ricorrente contesti la correttezza del comportamento tenuto dall’intermediario nell’attuazione di tale normativa. La sola produzione delle ricevute dei bonifici, recanti il nominativo del beneficiario e un IBAN dell’Unione Europea, non prova la destinazione illecita dei pagamenti né una condotta di agevolazione dell’intermediario.

Il Fatto

Il ricorrente lamenta che l’intermediario abbia consentito l’utilizzo del proprio sistema di pagamento per operazioni destinate a un sito di gioco d’azzardo operante senza concessione. Contesta n. 8 pagamenti di € 500,00 ciascuno, per complessivi € 4.500,00, disposti tramite bonifico verso un’altra banca e un sedicente esercente inesistente, e chiede la restituzione della somma.

L’intermediario eccepisce anzitutto l’incompetenza per materia dell’Arbitro, rilevando che le disposizioni antiriciclaggio non possono costituire fonte di obbligazione risarcitoria in ambito civilistico e che non sussiste alcun obbligo generalizzato di monitoraggio delle operazioni di pagamento. Nel merito deduce che le operazioni sono state correttamente contabilizzate e autenticate, con il corretto inserimento delle credenziali, e invoca la colpa grave del cliente. Il ricorrente replica di non aver mai disconosciuto le otto operazioni, da lui tutte autorizzate, ma di aver contestato che la banca abbia permesso l’esecuzione di pagamenti volti a ricaricare un conto-gioco illegale; afferma altresì di essere affetto da una patologia nota all’intermediario.

La motivazione del Collegio

Il Collegio disattende l’eccezione di incompetenza richiamando la decisione n. 11070/23 del Collegio di Coordinamento, secondo cui la circostanza che il ricorso concerna la legislazione antiriciclaggio non esclude di per sé la competenza dell’ABF, ove sia contestata la correttezza del comportamento dell’intermediario nell’attuazione di tale normativa. L’Arbitro è dunque competente a pronunciarsi sui ricorsi aventi a oggetto la verifica della correttezza del comportamento tenuto nell’ambito della procedura ex d.lgs. n. 231/2007.

Nel merito, con riferimento alle contestazioni relative alla PSD2 e al d.lgs. n. 11/2010, è pacifico che le operazioni siano state eseguite direttamente dal ricorrente, il quale riconosce di aver personalmente e volontariamente disposto i pagamenti per ricaricare un portafoglio presente su un sito di giochi d’azzardo online. Secondo l’orientamento univoco dei Collegi, quando l’operazione è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, essa deve considerarsi autorizzata. Non viene quindi in rilievo il regime di responsabilità per le operazioni non autorizzate: l’intermediario è esonerato dalla prova di autenticazione e non è configurabile una responsabilità oggettiva a suo carico.

Quanto agli altri profili di responsabilità, il Collegio rileva che il ricorrente ha versato in atti soltanto le ricevute dei bonifici, dalle quali è visibile unicamente il nominativo del beneficiario, intestatario di un IBAN dell’Unione Europea. Nella documentazione prodotta non trova riscontro la dedotta destinazione ultima dei pagamenti a un sito di gioco non autorizzato, né emergono profili di una condotta di agevolazione dell’intermediario attraverso la sistematica messa a disposizione dei propri sistemi.

Neppure in ordine alla asserita fragilità del ricorrente, di cui l’intermediario sarebbe stato a conoscenza, sono state fornite evidenze. Il ricorso è pertanto non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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