Cessione quinto estinta ante 2021 rimborso costi up-front legittimazione servicer (ABF Collegio di Bari n. 210 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei finanziamenti contro cessione del quinto estinti anticipatamente, l’obbligazione restitutoria degli oneri non maturati sorge al momento dell’estinzione del rapporto e grava sul soggetto che ha ricevuto il pagamento del capitale residuo, unico legittimato passivo alla relativa pretesa, anche quando agisca come servicer della società veicolo cessionaria. Per i contratti sottoscritti prima del 25.07.2021 trova applicazione l’originario art. 125-sexies T.U.B., come interpretato alla luce della sentenza Lexitor: il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up-front. In mancanza di una diversa previsione pattizia proporzionale, i costi istantanei si riducono secondo la curva degli interessi, i costi recurring in proporzione lineare. Non sono retrocedibili gli oneri erariali.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato in data 01/06/2020 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, estinto anticipatamente con conteggio estintivo al 30/11/2024. Insoddisfatto dell’esito del reclamo, si rivolgeva all’Arbitro chiedendo il rimborso di € 1.282,55 a titolo di commissioni non maturate secondo il criterio pro rata temporis e, in via subordinata, l’applicazione della curva degli interessi ai costi qualificati up-front. Domandava inoltre gli interessi legali dal reclamo, il rimborso della commissione di estinzione anticipata di € 223,85, le spese di assistenza tecnica e la restituzione del contributo di € 20,00.

L’intermediario resistente eccepiva il difetto di legittimazione passiva, assumendo che la domanda sugli oneri up-front andasse rivolta all’originario finanziatore. Nel merito invocava il legittimo affidamento ingenerato dall’art. 6-bis d.P.R. n. 180/1950, la sentenza CGUE del 09/02/2023 e la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, sostenendo che ogni pretesa non soddisfatta andrebbe rivolta allo Stato italiano.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione preliminare. Dal riscontro al reclamo emergeva che il credito era stato ceduto dall’originario finanziatore alla resistente e poi trasferito a una SPV, di cui la convenuta è servicer. Il conteggio estintivo era però stato emesso dalla resistente, espressamente destinataria del pagamento del capitale residuo. Richiamando il Collegio di Coordinamento n. 6816/2018, il Collegio ha ribadito che fonte del credito restitutorio è il pagamento eseguito in sede di estinzione, e non il contratto: debitore è quindi l’accipiens, cioè chi quel pagamento ha ricevuto.

Nel merito, il contratto era stato stipulato prima dell’entrata in vigore del decreto “Sostegni-bis” (25/07/2021), che ha modificato l’art. 125-sexies T.U.B.. L’estinzione era avvenuta alla quarantanovesima rata. Il Collegio ha confermato l’orientamento successivo alla sentenza della Consulta n. 263/2022, che richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019: in caso di estinzione anticipata il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up-front. Il quadro è stato poi confermato dall’art. 27 del d.l. n. 104/2023, che per le estinzioni anticipate dei contratti anteriori richiama le disposizioni vigenti alla data della sottoscrizione.

Quanto alla sentenza CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21), il Collegio ha osservato che essa riguarda il credito immobiliare e non smentisce Lexitor, avendo la Corte evidenziato le specificità dei contratti relativi a beni immobili residenziali. Ha quindi qualificato come up-front le commissioni di distribuzione e come recurring le commissioni in favore dell’intermediario, applicando ai primi la curva degli interessi e alle seconde la proporzione lineare.

È stata invece esclusa la restituzione della commissione di estinzione anticipata: l’importo rimborsato in anticipo, anche al netto della riduzione del costo totale del credito, supera la soglia di € 10.000,00, con conseguente legittimità dell’indennizzo ai sensi dell’art. 125-sexies, comma 2, T.U.B.. Nessuna prova è stata offerta sulle quote asseritamente versate in eccedenza. Il Collegio ha infine negato le spese di assistenza tecnica, attesa la natura seriale del ricorso, e ha parzialmente accolto la domanda, riconoscendo € 614,00 oltre interessi legali dal reclamo, con contributo di € 200,00 alla Banca d’Italia e rimborso di € 20,00 al ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 125-sexies TUB

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