Bonifici istantanei autorizzati da vittima di truffa trading esclusi dalla PSD2 (ABF Collegio di Bari n. 1197 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il bonifico disposto personalmente dal pagatore, mediante l’inserimento della disposizione di pagamento e di tutti i fattori di autenticazione, costituisce operazione autorizzata anche quando sia indotto da raggiri dei frodatori. In tal caso non ricorre un’ipotesi di operazione non autorizzata e la fattispecie resta fuori dall’ambito applicativo delle norme protettive degli artt. 10 e 12 del D.lgs. n. 11/2010, con esclusione del regime di responsabilità del prestatore dei servizi di pagamento. La conclusione vale a maggior ragione quando il cliente non si sia rivolto al numero verde dell’intermediario né abbia contattato i dipendenti delle filiali per verificare la genuinità delle proposte, e non ricorrano indici di frode riconoscibili dal PSP.

Il Fatto

Il ricorrente espone di aver subito una truffa tra la fine di dicembre 2024 e i primi giorni di gennaio 2025. Contattato tramite un’applicazione di messaggistica, era stato invitato ad accedere a un social network e a mettere “mi piace” ad alcuni contenuti in cambio di un compenso, comunicando il proprio IBAN. In seguito gli veniva prospettato un investimento con rendimenti elevati su una piattaforma di trading online.

Convinto di destinare le somme a tale investimento, il ricorrente disponeva tramite internet banking otto bonifici istantanei per complessivi € 28.439,00, nelle giornate del 31/12/2024 e del 02/01/2025. Compresa la truffa, chiedeva il rimborso, imputando le perdite all’intermediario per la mancata adozione di presidi di sicurezza adeguati e per il ritardo nell’attivazione. L’intermediario si costituiva eccependo la corretta autenticazione delle operazioni e chiedeva il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce la vicenda sulla base della denuncia allegata e delle stesse ammissioni del ricorrente. Dalla narrazione risulta che quest’ultimo ha autorizzato personalmente le operazioni, pur a seguito dei raggiri perpetrati dai frodatori, nell’erronea convinzione di investire le somme su una piattaforma di trading. Nella stessa sede di reclamo il ricorrente non ha negato di aver eseguito i pagamenti e in sede di repliche non ha mosso contestazioni sul punto.

Su questa premessa il Collegio applica la propria giurisprudenza: quando l’operazione è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione di pagamento e di tutti i fattori di autenticazione, la disposizione deve considerarsi autorizzata e si deve escludere l’assoggettamento al regime di responsabilità previsto dalla PSD2. Vengono richiamate, tra le altre, le decisioni del Collegio di Bari n. 7956/2023 e n. 9934/23, del Collegio di Roma n. 4784/22, del Collegio di Napoli n. 1683/22 e del Collegio di Milano n. 3949/22 e n. 16551/21.

La motivazione precisa che rientrano in questa fattispecie le operazioni eseguite dal pagatore seguendo le indicazioni del frodatore, come le c.d. operazioni “sotto dettatura”, e a fortiori il caso in cui non si possa parlare di phishing classico. Nella specie, il ricorrente non si è rivolto al numero verde né ha contattato dipendenti delle filiali per accertare preventivamente la genuinità delle proposte, e non emergono indici di frode che avrebbero dovuto allertare il PSP.

Il Collegio richiama inoltre una propria precedente decisione in tema di plurime operazioni verso società estere asseritamente coinvolte in una truffa legata a falsi investimenti in trading online (decisione 7864/2025), per importi superiori a quelli in discussione, in cui il ricorso era stato parimenti respinto. Le operazioni contestate non possono dunque qualificarsi come non autorizzate e non ricadono nell’ambito delle norme protettive invocate. Il ricorso viene respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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