Bonifico istantaneo con IBAN errato (ABF Collegio di Milano n. 4947 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il prestatore di servizi di pagamento che esegue un bonifico in conformità all’identificativo unico (IBAN) fornito dal disponente non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’operazione quando l’identificativo medesimo sia erroneo. L’operazione disposta e autenticata per intero dal pagatore è autorizzata ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 11/2010, con conseguente inapplicabilità del regime di responsabilità per le operazioni non autorizzate. L’art. 24 del D.Lgs. n. 11/2010 esenta il prestatore dalla responsabilità anche quando il cliente abbia indicato ulteriori dati, come le generalità del beneficiario. Resta fermo che la norma non ha carattere precettivo e non esonera l’intermediario consapevole dell’errore dall’obbligo di conformare la condotta ai principi di diligenza e buona fede.

Il Fatto

Il ricorrente ha disposto in data 02.11.2024 un bonifico bancario istantaneo di € 735,63, con causale riferita al pagamento di una polizza assicurativa della casa, indicando un IBAN diverso da quello del beneficiario effettivamente inteso. L’importo è stato così accreditato su un conto diverso, presso altra filiale. Il cliente ha precisato di non aver avuto alcun contatto con il titolare del conto di destinazione né di aver concluso accordi con lo stesso.

Il ricorrente ha chiesto la restituzione della somma, oltre agli interessi dal dovuto al saldo. L’intermediario ha riferito di aver interpellato il beneficiario del pagamento, che non ha autorizzato la restituzione, dichiarando di aver preso accordi con il cliente. Ha quindi invocato l’art. 24 del D.Lgs. n. 11/2010 e chiesto il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

La controversia riguarda un bonifico istantaneo eseguito in favore di un IBAN errato, con accredito a un soggetto diverso dal destinatario voluto. Il Collegio muove da un dato pacifico: l’operazione è stata eseguita direttamente e per intero dal ricorrente, che ha personalmente inserito la disposizione di pagamento e fornito tutti i dati identificativi del destinatario, compreso l’IBAN.

Secondo l’orientamento consolidato dei Collegi ABF, l’operazione materialmente disposta per intero dal pagatore — tanto in fase dispositiva quanto in fase di autenticazione — deve considerarsi autorizzata ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 11/2010. Ne deriva l’inapplicabilità del regime di responsabilità per le operazioni di pagamento non autorizzate, previsto dalla direttiva 2015/2366/UE e dal medesimo decreto. Il Collegio non procede pertanto alla verifica della corretta esecuzione e autenticazione ai sensi degli artt. 10 e seguenti del decreto.

Passando alla responsabilità per l’esecuzione di un bonifico recante un identificativo unico inesatto, il Collegio richiama l’insegnamento del Collegio di Coordinamento (decisione n. 162/2017). Per le operazioni eseguite prima del 09.10.2025 — e quella in esame è tale — gli intermediari non sono tenuti a verificare la corrispondenza tra il nome del beneficiario e l’IBAN, essendo quest’ultimo sufficiente a individuare univocamente il destinatario. Gli intermediari non rispondono quindi dell’errore del cliente sull’identificativo.

Il principio trova conferma nella giurisprudenza della CGUE (dec. 21.03.2019, C-245/18) e nella giurisprudenza ordinaria, secondo cui l’art. 24 del D.Lgs. n. 11/2010 esenta il prestatore dalla responsabilità per l’esecuzione di un ordine recante un IBAN erroneamente indicato. Il Collegio richiama anche Cass. civ., sez. I, n. 17415 del 25.06.2024, che ha precisato come l’adempimento esatto dell’intermediario vada valutato con esclusivo rilievo all’IBAN, e come il comma 3 della stessa disposizione confermi l’esattezza dell’adempimento del prestatore che abbia eseguito l’ordine conformemente all’identificativo unico, anche quando il disponente abbia indicato ulteriori dati.

Il Collegio precisa infine che l’art. 24 del D.Lgs. n. 11/2010 non ha carattere precettivo e non esonera l’intermediario consapevole dell’errore dall’obbligo di rispettare i principi di diligenza e buona fede. Nel caso concreto, tuttavia, non emergono dagli atti elementi dai quali desumere che l’intermediario conoscesse l’inesattezza dell’IBAN al momento dell’esecuzione. In assenza di tale consapevolezza non è ravvisabile alcuna responsabilità ai sensi del diritto comune. Il ricorso è pertanto non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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