Bonifico istantaneo non autorizzato, SCA provata e onere di allegazione del cliente (ABF Collegio di Roma n. 4240 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando l’intermediario fornisce la prova documentale del corretto funzionamento dell’autenticazione forte del cliente (SCA) in tutte le fasi rilevanti – enrollment del dispositivo, accesso all’app e disposizione del pagamento – l’operazione disconosciuta risulta eseguita attraverso i passaggi previsti dal sistema, senza anomalie. In tal caso il cliente non è gravato di un vero onere probatorio, che ricade sull’intermediario, ma di un onere di allegazione delle circostanze di fatto idonee a offrire, al minimo, un’attendibile ipotesi alternativa rispetto a quella dell’utilizzo dello strumento di pagamento a lui imputabile direttamente o per colpa grave. L’assoluta carenza di contestualizzazione dell’evento truffaldino rende eccessivamente generica la rappresentazione del fatto costitutivo della pretesa restitutoria e consente al Collegio di desumere la colpa grave del titolare, con rigetto della domanda di rimborso.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un conto corrente, disconosce un bonifico istantaneo di € 4.430,00 eseguito il 15.8.2025, alle ore 14:53, a favore di un beneficiario sconosciuto. Espone di aver scoperto la vicenda il 18.8.2025, trovando nella propria casella di posta le comunicazioni della banca relative al cambio di indirizzo e-mail e di recapito mobile, mai autorizzati, e alle successive disposizioni di pagamento; riferisce di aver ripristinato i propri recapiti mediante codici OTP e di aver constatato che l’app bancaria risultava attiva su due smartphone a lui ignoti, poi rimossi. Gli altri tre bonifici, per complessivi € 8.880,00, sono stati bloccati dall’intermediario.
La banca resiste sostenendo la conformità del sistema di autenticazione e ipotizza che il cliente abbia comunicato a terzi il codice PIN e il codice OTP, consentendo l’installazione dell’app su un nuovo dispositivo, segnalata con e-mail del 13.8.2025. Il ricorrente replica che la comunicazione gli era parsa fraudolenta e contesta il malfunzionamento del sistema. Domanda il rimborso integrale della somma sottratta.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce le tre fasi dell’operazione. Quanto all’enrollment del nuovo dispositivo, avvenuto il 13.8.2025 alle ore 11:58, l’intermediario documenta l’inserimento del codice cliente, della data di nascita e del PIN (fattore di conoscenza), nonché l’invio del codice OTP sul cellulare del ricorrente alle ore 11:57 e il suo inserimento alle ore 11:58 con esito positivo. La fase di accesso all’app, alle ore 14:50 del 15.8.2025, è stata validata con il PIN; la fase dispositiva, alle ore 14:53, risulta parimenti eseguita in app bancaria con inserimento del PIN. Da qui la conclusione che è stata fornita evidenza del corretto funzionamento della SCA per tutte le operazioni interessate dalla truffa.
Accertata la regolarità dell’autenticazione, il Collegio sposta il baricentro sulla condotta del ricorrente. Richiamando la propria decisione n. 10723/2019, ribadita dalla n. 1319/2025 e dalla n. 11050/2024, afferma che le mancate allegazioni del cliente sulle circostanze di fatto della frode costituiscono un elemento da cui l’Arbitro può trarre il convincimento sulla colpa grave, qualora l’intermediario abbia offerto la prova dell’autenticazione delle transazioni disconosciute.
Nel caso concreto la contestualizzazione è definita scarna. Il ricorrente non chiarisce come la frode abbia avuto inizio e si limita a dichiarare di aver ritenuto fraudolenta l’e-mail del 13.8.2025, che invece era genuina e lo avvertiva dell’installazione del nuovo dispositivo. Il Collegio rileva inoltre perplessità sulla cronologia: le comunicazioni di modifica dei recapiti risultano ricevute il 15.8.2025, non il 18.8.2025, e il sistema di sms alert è risultato funzionante, con blocco automatico del conto alle ore 15:13, venti minuti dopo l’operazione fraudolenta e con blocco dei bonifici successivi.
In assenza di elementi idonei a contestualizzare l’evento truffaldino, il Collegio applica il principio della decisione n. 23474/2021 – l’assoluta carenza di allegazione legittima la veridicità dell’ipotesi dell’utilizzo dello strumento di pagamento imputabile per colpa grave al titolare – e richiama la decisione n. 8058/2022, secondo cui è onere di chi allega un’anomalia nel funzionamento del sistema provarla. Il ricorso è pertanto respinto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.