Truffa e bonifico istantaneo autorizzato: nessun obbligo di rimborso per la banca (ABF Collegio di Milano n. 1815 del 26.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il bonifico istantaneo disposto personalmente dal pagatore, con inserimento della disposizione di pagamento e di tutti i fattori di autenticazione, costituisce operazione autorizzata. Non trova quindi applicazione il regime di responsabilità per le operazioni di pagamento non autorizzate previsto dalla direttiva 2015/2366/EU e dal D.lgs. n. 11/2010. L’intermediario che abbia esperito il recall del bonifico, senza esito per il riscontro negativo della banca beneficiaria, non è tenuto al rimborso, soprattutto quando il cliente si sia avveduto della truffa a distanza di giorni dall’esecuzione. La domanda di accertamento di una generica responsabilità dell’intermediario nella tutela del cliente è inammissibile per difetto di circostanziata allegazione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva disposto in data 26.08.2025 un bonifico di euro 500,00 a favore di un beneficiario risultato poi coinvolto in una truffa. Solo in data 08.09.2025, tredici giorni dopo, presentava denuncia presso i carabinieri e, il 10.09.2025, reclamo alla banca. L’intermediario riscontrava il reclamo comunicando di aver effettuato il tentativo di recall del bonifico, senza esito positivo, e respingeva la richiesta di rimborso.

Il cliente contestava la mancata produzione di evidenza documentale dell’avvenuto recall e la mancata reiterazione del tentativo, chiedendo l’accertamento della responsabilità dell’intermediario nella fase del reclamo e del recall e il rimborso della somma. La banca, costituitasi, eccepiva che l’ordine era stato impartito autonomamente dal cliente e che, trattandosi di bonifico istantaneo, l’operazione era già eseguita e non più revocabile al momento della segnalazione.

La motivazione del Collegio

Il Collegio concentra l’analisi sulla qualificazione dell’operazione. È pacifico che il bonifico sia stato eseguito direttamente dal cliente, il quale, cadendo vittima di un raggiro, ha personalmente disposto il pagamento seguendo le istruzioni del frodatore. Secondo l’orientamento dei Collegi ABF richiamato nella decisione, quando l’operazione è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, l’operazione deve considerarsi autorizzata.

Da questa qualificazione discende la conseguenza giuridica centrale: non viene in rilievo il regime di responsabilità per le operazioni di pagamento non autorizzate di cui alla direttiva 2015/2366/EU (PSD2) e al D.lgs. n. 11/2010. La pretesa di rimborso non può quindi fondarsi sulla disciplina consumeristica che protegge il pagatore in caso di operazioni non autorizzate.

Quanto alla fase del recall, il Collegio rileva due circostanze decisive. Anzitutto il bonifico era di tipo istantaneo, quindi immediatamente eseguito. In secondo luogo, il cliente si è avveduto della truffa solo tredici giorni dopo la disposizione. Coerente risulta, pertanto, l’affermazione della banca secondo cui la procedura di recall esperita non abbia avuto esito positivo, anche considerato il tempo trascorso. Il richiamo alla banca beneficiaria non poteva produrre Restituzione alcuna.

Il Collegio esamina poi la domanda di accertamento di eventuali profili di responsabilità della banca nella tutela del cliente. La ritiene generica e non circostanziata, non essendo precisato sotto quale ulteriore profilo la responsabilità possa essere dedotta. Al contrario, emerge inequivoca la valenza eziologica determinante della condotta gravemente negligente del ricorrente nella causazione dell’evento dannoso lamentato.

Il ricorso è quindi respinto. La decisione conferma un indirizzo consolidato dell’ABF: la tutela del pagatore vittima di truffa non opera automaticamente quando l’ordine sia stato impartito personalmente, e la mancanza di un tempestivo allarme all’intermediario grava sul cliente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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