Estinzione anticipata finanziamento: rimborso pro rata temporis degli interessi in clausole ambigue (ABF Collegio di Napoli n. 5997 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto, stipulato prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 73/2021, trova applicazione il previgente art. 125 sexies TUB, interpretato alla luce della sentenza Lexitor, con diritto del consumatore alla riduzione proporzionale di tutti i costi. I costi recurring e gli oneri assicurativi si rimborsano con il criterio contrattuale o, in mancanza, con il pro rata temporis; i costi up front con il criterio della curva degli interessi. Qualora le clausole contrattuali sulla restituzione degli interessi in caso di estinzione anticipata presentino profili di ambiguità, gli interessi corrispettivi vanno rimborsati applicando il criterio del pro rata temporis e non quello del costo ammortizzato.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato nel 2015 un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione, estinto anticipatamente nel 2022 alla cinquantesima rata su centoventi. Previo reclamo, si rivolgeva all’Arbitro per ottenere la restituzione pro rata temporis delle provvigioni, delle commissioni di perfezionamento e degli interessi corrispettivi, per complessivi euro 2.428,21.
L’intermediario, costituitosi, eccepiva di aver già rimborsato i costi recurring con il criterio proporzionale e, sebbene non dovuti, anche i costi up front secondo il criterio previsto per gli interessi. Quanto agli interessi corrispettivi, sosteneva che il piano di ammortamento alla francese e la chiarezza delle clausole escludessero il rimborso, che avrebbe determinato un ingiustificato arricchimento del cliente.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo applicabile. Poiché il contratto è stato sottoscritto nel 2015, opera la disciplina intertemporale dell’art. 11 octies, comma 2, d.l. n. 73/2021. Il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 21676 del 15.10.2021, che distingueva tra costi recurring e costi up front, e ne dà conto per completezza.
Il punto di svolta è la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11 octies, comma 2, l. n. 106/2021, nella parte in cui limitava l’efficacia retroattiva della sentenza Lexitor. Ai contratti anteriori al 25.07.2021 continua quindi ad applicarsi il solo previgente art. 125 sexies TUB, letto alla luce della Lexitor: spetta al consumatore la riduzione proporzionale di tutti i costi, tanto recurring quanto up front.
Quanto ai criteri di calcolo, il Collegio aderisce all’orientamento del Collegio di Coordinamento fissato con la decisione n. 26525/2019: i costi recurring e gli oneri assicurativi si rimborsano con il criterio contrattuale o con il pro rata temporis; i costi up front con il criterio della curva degli interessi, in mancanza di diversa previsione pattizia proporzionale.
Applicando tali principi, la commissione di perfezionamento e la provvigione all’intermediario vengono qualificate come up front e rimborsate con la curva degli interessi: gli importi di euro 236,85 e 1.361,87 risultano già riconosciuti in sede di conteggio estintivo. Resta la domanda sugli interessi corrispettivi. Il Collegio rileva che il modulo SECCI, al punto 4, prevede espressamente il rimborso della quota di interessi e oneri non maturata con il criterio pro rata temporis, in proporzione al tempo residuo. La compresenza del piano alla francese e di tale clausola genera ambiguità.
In casi analoghi, richiamando le decisioni del Collegio di Coordinamento nn. 6885/22 e 6888/22, il Collegio afferma che, in presenza di clausole ambigue, gli interessi vanno restituiti con il criterio del pro rata temporis. Gli interessi non erano stati correttamente stornati: è dovuto l’ulteriore importo di euro 1.466,20, arrotondato a euro 1.466,00. Il ricorso è quindi parzialmente accolto, con interessi legali dalla data del reclamo e condanna dell’intermediario al contributo alle spese della procedura.
Nota della Redazione
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