Legittimazione passiva banca beneficiaria e onere prova per bonifico truffaldino non accreditato (ABF Collegio di Bologna n. 2540 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di mancato accredito di un bonifico oggetto di presunta truffa, la domanda di restituzione dell’indebito va proposta nei confronti dell’accipiens e non del prestatore di servizi di pagamento che agisca per conto di questi, sicché difetta la legittimazione passiva della banca beneficiaria. La domanda di rimborso riformulata come richiesta risarcitoria resta ammissibile, ma nel merito richiede la prova dell’esecuzione del pagamento e di un inadempimento dell’intermediario. Le domande volte a ottenere una condanna a un facere infungibile, come la consegna di documentazione o l’attivazione di un contatto tra intermediari, esulano dalla competenza dell’ABF e sono inammissibili. In mancanza di contabili di accredito, di documentazione sul rigetto e di elementi che colleghino il messaggio ricevuto a una precisa transazione, il ricorso va rigettato.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce di aver concluso, il 19 marzo 2025, una vendita a distanza e di aver inserito, in un link ricevuto dall’acquirente, il proprio Iban e il codice BIC/SWIFT per ottenere l’accredito di circa € 1.400,00. Dopo alcuni giorni, non vedendo arrivare la somma, contattava l’operatrice telefonica dell’intermediario, che confermava la correttezza dei passaggi compiuti ma non forniva ulteriori soluzioni.
Il ricorrente chiede all’ABF la documentazione che attesti il rigetto della somma, il contatto tra i due intermediari sul pagamento non ricevuto e, in via subordinata, il rimborso totale o parziale a compensazione del disagio subito. L’intermediario eccepisce in via preliminare la carenza di legittimazione passiva, rivestendo il ruolo di banca beneficiaria, e nel merito chiede il rigetto: dalle verifiche non è emerso alcun bonifico in accredito e ulteriori controlli sarebbero possibili solo con il TRN, il codice identificativo unico del bonifico.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare. Richiamando il consolidato orientamento dell’ABF in tema di restituzione dell’indebito, rileva che il soggetto passivamente legittimato è l’accipiens, non il prestatore di servizi di pagamento che agisca per conto di lui. Sul punto richiama la decisione del Collegio di Milano n. 1/2025 e la decisione del Collegio di Coordinamento n. 6886/2022. Una domanda di rimborso delle somme non accreditate sarebbe dunque inammissibile.
Il Collegio opera però una qualificazione diversa della pretesa. La richiesta formulata come “rimborso della somma o di parte di essa… a compensazione del disagio subito” è ritenuta di natura meramente risarcitoria e non di ripetizione dell’indebito, e come tale viene esaminata nel merito.
Quanto alla domanda di consegna della documentazione attestante il rigetto della somma e di attivazione di un contatto con l’intermediario ordinante, il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui le domande volte a ottenere una condanna a un facere infungibile non rientrano nella propria competenza e sono inammissibili. Osserva inoltre che l’intermediario ha già rappresentato l’esito delle verifiche e la necessità del TRN per ulteriori controlli.
Nel merito risarcitorio, il ricorrente non produce contabili di avvenuta esecuzione di un bonifico a suo favore né documentazione attestante il rigetto da parte della convenuta. Consta agli atti solo uno screenshot con un messaggio del PSP ordinante, che indica l’invio di una somma in moneta ufficiale della Romania. Il Collegio ritiene probabile che il ricorrente sia stato vittima di una truffa, pur in assenza di denuncia, ma rileva che il messaggio richiamato non contiene alcun riferimento preciso a una transazione: è un semplice invito a contattare la banca e le autorità locali.
Mancano dunque gli elementi per affermare la responsabilità dell’intermediario convenuto per il danno subito. Il ricorso è pertanto dichiarato parzialmente inammissibile e rigettato nel resto.
Nota della Redazione
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