Estinzione anticipata finanziamento: rimborso costi up-front e recurring secondo criterio contrattuale (ABF Collegio di Roma n. 2049 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi del previgente art. 125-sexies TUB, applicabile ai contratti stipulati anteriormente al 25.7.2021 in forza dell’art. 11-octies, comma 2, d.l. n. 73/2021, come sostituito dall’art. 27, comma 1, d.l. n. 104/2023, il consumatore ha diritto alla riduzione non solo delle componenti recurring del costo totale del credito, ma anche di quelle up-front, ivi compreso il compenso per l’attività di intermediazione creditizia, escluse le imposte. Il criterio di quantificazione del rimborso può essere determinato da un’apposita clausola contrattuale, purché agevolmente comprensibile al consumatore e rispondente a un principio di relativa proporzionalità. In mancanza di tale clausola, i costi up-front si riducono secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi, mentre i costi recurring si riducono secondo il criterio di competenza economica del pro rata temporis. Le imposte non sono soggette a riduzione.
Il Fatto
Il ricorrente, dopo aver esperito reclamo, si rivolge all’ABF chiedendo l’equo rimborso degli oneri a seguito dell’estinzione anticipata di un finanziamento, quantificato in € 2.501,34 secondo il criterio del pro rata temporis, oltre al rimborso delle spese legali. L’intermediario resiste, sostenendo la piena regolarità del modulo contrattuale e l’esaustività dei rimborsi già operati in sede di conteggio estintivo: ha decurtato la commissione di perfezionamento e le provvigioni all’intermediario del credito, ancorché pattuite come up-front, e ha rimborsato le spese di incasso quote e le commissioni di gestione quali voci recurring. Secondo l’intermediario, il criterio pro rata temporis non si estenderebbe agli interessi corrispettivi, e non sarebbero dovute spese legali in una controversia ripetitiva.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo applicabile. Il contratto risulta stipulato il 6.11.2014 ed estinto anticipatamente a maggio 2020, in corrispondenza della rata n. 64 su 120. Richiamata la sentenza della Corte di giustizia UE 11.9.2019, causa C-383/18, e la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525 del 2019, il Collegio osserva che il previgente art. 125-sexies TUB è stato sostituito dall’art. 11-octies d.l. n. 73/2021, entrato in vigore il 26.5.2021, le cui disposizioni transitorie sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 2023. Per effetto dell’art. 27 d.l. n. 104/2023, per i contratti sottoscritti prima del 25.7.2021 continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125-sexies TUB vigenti alla data di sottoscrizione, con l’espressa precisazione che le imposte non sono soggette a riduzione.
Quanto ai criteri, il Collegio richiama l’orientamento del Collegio di coordinamento: le parti possono declinare in modo differenziato il rimborso dei costi up-front rispetto ai recurring, purché il criterio sia comprensibile e proporzionato. In assenza di una clausola siffatta, i costi up-front si riducono secondo un’integrazione equitativa del contratto ai sensi dell’art. 1374 c.c., con criterio analogo a quello previsto per gli interessi corrispettivi. Dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740 del 26.3.2020 il Collegio ha recepito l’orientamento prevalente, includendo nella riduzione anche il compenso per intermediazione creditizia. Per i costi recurring, le clausole che disapplicano il criterio di competenza economica restano valide anche dopo la sentenza della Corte di giustizia.
Nel caso concreto, il Collegio distingue le voci ritenute recurring — interessi, commissioni di gestione, spese di incasso quote — da quelle up-front — commissione di perfezionamento e provvigioni all’intermediario del credito, qualificato come intermediario ex art. 106 TUB. Applicando i rispettivi criteri, il Collegio determina un importo ancora dovuto di € 1.941,40, arrotondato a € 1.941,00, oltre interessi legali dal reclamo al rimborso. La domanda del ricorrente, fondata sul pro rata temporis per tutte le voci, è pertanto accolta solo in parte.
Il Collegio respinge la richiesta di spese legali, trattandosi di controversia ripetitiva che non richiede il ministero di un professionista. Dispone inoltre il versamento del contributo di € 200,00 alla Banca d’Italia e il rimborso di € 20,00 alla parte ricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1374 c.c. – Integrazione del contratto
- Art. 106 TUB – Albo degli intermediari finanziari
- Art. 125-sexies TUB – Rimborso anticipato