Onere della prova del calcolo pensionistico e inammissibilità della CTU esplorativa (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 276 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico il ricorrente che contesti l’entità del trattamento liquidato dall’INPS ha l’onere di allegare e provare una ricostruzione contabile alternativa e specifica. La mera insistenza nelle doglianze, priva di analitica confutazione del calcolo esposto dall’Istituto, non assolve tale onere. La consulenza tecnica d’ufficio non è ammissibile quando tenda a supplire alle deficienze delle allegazioni o delle offerte di prova di parte, ovvero a svolgere un’indagine esplorativa diretta alla ricerca di elementi di fatto non provati. Il giudice può pertanto rigettare il ricorso sul solo rilievo dell’assolvimento, da parte dell’ente, dell’onere probatorio a proprio carico.
Il Fatto
Il ricorrente, già militare della Marina Militare posto in congedo nel novembre 2019, aveva ottenuto dall’INPS la liquidazione del trattamento pensionistico privilegiato per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio e ascritta alla 8^ categoria della tabella A. Lamentava che l’ente avesse erogato i ratei di arretrati e la mensilità corrente su una base annua lorda inferiore a quella analiticamente calcolata in sede di liquidazione, con conseguente corresponsione di importi inferiori al dovuto.
Chiedeva quindi l’accertamento del diritto alla riliquidazione su una PAL di importo superiore, la condanna dell’INPS al pagamento delle differenze maturate dal novembre 2019, oltre interessi e rivalutazione, e la condanna alle spese. L’Istituto si costituiva eccependo che l’importo più elevato indicato nel provvedimento era frutto di un mero refuso e produceva il calcolo analitico del trattamento spettante secondo il DPR n. 1092 del 1973.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto una questione processuale. Il difensore del ricorrente aveva chiesto un termine per controdedurre alla memoria dell’INPS e il rinvio dell’udienza. Il giudice ritiene di non poter accogliere l’istanza, stante la tempestività della costituzione dell’ente e la piena possibilità per la difesa di replicare alle difese avverse.
Sul merito, il Collegio riconosce che l’indicazione contenuta nell’atto di liquidazione è ambigua: nel provvedimento compare una cifra, mentre in nota si precisa che l’importo da porre in pagamento è quello calcolato ai sensi dell’art. 67 del DPR n. 1092 del 1973. Tale ambiguità non è però sufficiente a fondare le doglianze.
La Corte verifica la correttezza del calcolo esposto dall’Istituto: il trattamento privilegiato è determinato nel 30% dell’ultima retribuzione, afferendo l’infermità alla 8^ categoria, con applicazione dell’18% e della maggiorazione per i sei scatti. L’INPS ha quindi assolto all’onere probatorio a proprio carico, offrendo una ricostruzione contabile chiara e verificabile del trattamento effettivamente dovuto.
La difesa del ricorrente, al contrario, si è limitata a insistere nelle proprie doglianze senza opporre una ricostruzione contabile idonea a smentire quella dell’ente. Ne deriva il mancato assolvimento dell’onere probatorio posto a suo carico. In questa prospettiva il giudice esclude la necessità di un ulteriore accertamento amministrativo o contabile e nega la CTU tecnico-contabile richiesta.
Il principio è quello consolidato secondo cui la consulenza tecnica non può essere disposta se la parte intende con essa supplire alle deficienze delle proprie allegazioni o offerte di prova, né per compiere un’indagine esplorativa alla ricerca di circostanze non provate. Il ricorso è quindi rigettato. Le spese sono compensate integralmente, in ragione della peculiarità del caso e dell’indicazione errata contenuta nel provvedimento di liquidazione, che ha ingenerato dubbi sulla correttezza del calcolo.
Nota della Redazione
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