Borse di studio specializzandi: nessun adeguamento fino al 2006 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4897 del 23.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il recepimento delle direttive europee che impongono un’adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione medica è avvenuto con il d.lgs. n. 257 del 1991, che ha riconosciuto agli specializzandi la borsa di studio annua, e non con il d.lgs. n. 368 del 1999. Quest’ultimo costituisce una libera scelta discrezionale del legislatore nazionale che ha riorganizzato le scuole di specializzazione e i cui effetti economici sono applicabili solo a decorrere dall’anno accademico 2006/2007. Ne consegue che non sussiste alcun inadempimento comunitario imputabile allo Stato italiano per gli anni accademici anteriori, né alcuna illegittima disparità di trattamento tra specializzandi, operando il solo principio della successione delle leggi nel tempo ratione temporis. Parimenti non sono dovuti gli incrementi di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, perché bloccati dalle successive disposizioni di legge.
Il Fatto
Le ricorrenti avevano frequentato con esito positivo distinti corsi di specializzazione medico-chirurgica presso un ateneo romano tra il 1998 e il 2006. Avevano ricevuto la borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991, ma ritenevano di avere diritto al più favorevole trattamento economico introdotto dal d.lgs. n. 368 del 1999, cui aveva dato attuazione per la prima volta un d.P.C.M. del 7.3.2007 con decorrenza dall’anno accademico 2006/2007.
Convennero quindi lo Stato italiano, evocato attraverso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri competenti, nonché l’Università degli Studi, per chiedere il risarcimento del danno per il tardivo adempimento dell’obbligo comunitario. Lamentavano inoltre che l’importo della borsa era stato corrisposto senza gli aumenti per indicizzazione all’inflazione programmata e per adeguamento triennale. Il Tribunale rigettò le domande ritenendo la legittimazione passiva della sola Presidenza del Consiglio; la Corte d’Appello di Roma respinse l’impugnazione. Le ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si sosteneva che solo il d.lgs. n. 368 del 1999 avesse effettivamente adempiuto agli obblighi europei, è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. Il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla consolidata giurisprudenza della Corte.
La Corte ribadisce che le direttive comunitarie sulla remunerazione degli specializzandi non sono applicabili direttamente e che il loro recepimento è avvenuto con la legge n. 428 del 1990 e con il d.lgs. n. 257 del 1991. La direttiva n. 93/16 ha carattere meramente compilativo e non innovativo, riprendendo disposizioni già attuate dall’Italia. Il nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione non è quindi il primo atto di effettivo recepimento, ma frutto di una successiva scelta discrezionale, non vincolata dagli obblighi comunitari: l’inadempimento italiano è cessato con il d.lgs. n. 257 del 1991.
Da ciò deriva l’assenza di qualsiasi disparità di trattamento tra specializzandi iscritti prima e dopo la riforma: si tratta del naturale effetto della successione delle leggi nel tempo. Irrilevante è anche l’applicabilità generalizzata del d.lgs. n. 257 del 1991 ai medici ancora in corso di specializzazione al 1°.1.1983, poiché tale effetto è reso necessario proprio dal carattere tardivo di quell’adempimento.
Il secondo motivo, relativo al diniego degli incrementi di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, è anch’esso inammissibile. Entrambi gli adeguamenti risultano bloccati da successive disposizioni di legge: l’art. 7, comma 5, del d.l. n. 384 del 1992, l’art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997, che ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale, e l’art. 36, comma 1, della legge n. 289 del 2002. Il dato letterale dell’art. 32 richiama l’intero corpus dell’art. 6, comma 1, coprendo sia l’indicizzazione annuale sia la rideterminazione triennale. La Corte dichiara quindi il ricorso inammissibile e condanna le ricorrenti alle spese, con raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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