Interdittiva antimafia e frequentazioni qualificate (TAR Lombardia n. 2108 del 09.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’interdittiva prefettizia antimafia non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti penali definitivi sulla contiguità dell’impresa con organizzazioni criminali, ma può fondarsi su elementi sintomatici e indiziari da cui si evinca il pericolo di ingerenza mafiosa nell’attività imprenditoriale, secondo il criterio del più probabile che non. Gli elementi raccolti non vanno valutati atomisticamente, dovendo il Prefetto apprezzarne il complesso, in ragione della logica anticipatoria della tutela. Le frequentazioni con soggetti pregiudicati assumono rilievo quando non siano frutto di casualità o necessità, mentre sono altamente significativi i contatti ripetuti con soggetti coinvolti in sodalizi criminali. In sede di impugnazione il giudice amministrativo valuta la gravità del quadro indiziario, con pieno accesso ai fatti, e sindaca ragionevolezza e proporzionalità della prognosi inferenziale, scongiurando che la valutazione del Prefetto divenga una pena del sospetto. Il sindacato per eccesso di potere sui vizi della motivazione impedisce che la discrezionalità amministrativa sconfini nel puro arbitrio.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’impresa individuale attiva nel commercio di autoveicoli, ha impugnato l’informativa antimafia emessa nei suoi confronti dal Prefetto di Lecco, unitamente agli atti del Comune e della Camera di Commercio che avevano disposto il divieto di prosecuzione dell’attività. L’istruttoria prefettizia aveva fatto emergere una condanna per guida in stato di ebbrezza, numerose denunce e reiterate frequentazioni con soggetti pregiudicati, alcune riscontrate tramite intercettazioni disposte in un’operazione antimafia.
L’Ufficio prefettizio, sull’assunto di un concreto pericolo di illeciti condizionamenti, ha adottato il provvedimento interdittivo. Il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 84 d.lgs. n. 159/2011, difetto di motivazione, carenza di contraddittorio e assenza dei reati-spia, contestando la valutazione di permeabilità mafiosa della propria impresa.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto rilevato l’inammissibilità parziale del ricorso, per la mancata notificazione dell’atto introduttivo al Comune e alla Camera di Commercio, in violazione dell’art. 41 c.p.a., che impone la notifica a pena di decadenza alle amministrazioni che hanno emesso gli atti impugnati.
Nel merito, il Collegio ha ricostruito le coordinate ermeneutiche sull’interdittiva antimafia, qualificandola come misura preventiva che esprime una logica di anticipazione della soglia di difesa sociale. Da ciò deriva che la misura non richiede accertamenti penali definitivi, potendo sorreggersi su elementi indiziari, secondo il criterio del più probabile che non, richiamando Cons. Stato, sez. III, 19 gennaio 2024, n. 614.
Il Tribunale ha precisato che gli elementi di inquinamento mafioso non costituiscono un numerus clausus e sfuggono a un rigido inquadramento. Tra le situazioni sintomatiche rilevano i contatti e i rapporti di frequentazione con soggetti raggiunti da provvedimenti penali o misure di prevenzione, che assumono rilievo quando non siano casuali: un episodio isolato è irrilevante, mentre i contatti ripetuti sono altamente significativi. Ha inoltre condiviso l’orientamento secondo cui il giudice valuta la gravità del quadro indiziario e la ragionevolezza della prognosi inferenziale, richiamando Cons. Stato, sez. III, 2 novembre 2020, n. 6740 e Cons. Stato, sez. III, 4 marzo 2024, n. 2062.
Applicando tali criteri, il Collegio ha ritenuto le conclusioni prefettizie ragionevoli e aderenti alle risultanze istruttorie. Sebbene il ricorrente non riporti condanne definitive, le indagini disvelano il profilo di un soggetto intraneo ad ambienti malavitosi, con collegamenti stabili con pregiudicati per reati di estrema gravità e con un incarico di recupero credito conferitogli da un capoclan. Il quadro complessivo denota la plausibilità di legami di cointeressenza e la subordinazione dell’impresa a meccanismi mafiosi. Le allegazioni difensive, non smentendo in fatto le circostanze, si sono rivelate inidonee a destituire di fondatezza le conclusioni dell’autorità procedente.
Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte inammissibile e in parte rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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