Ottemperanza post annullamento: liquidazione del danno secondo le tariffe ADI e nomina del commissario ad acta (TAR Lazio n. 14352 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm., determina la somma dovuta a titolo risarcitorio quando l’amministrazione, pur avendo avviato il procedimento, sia rimasta inerte rispetto all’obbligo di quantificare e liquidare il danno riconosciuto con sentenza passata in giudicato. La liquidazione del danno da mancata autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria va effettuata sulla base delle tariffe vigenti per prestazioni assimilabili, come quelle di assistenza domiciliare integrata, applicando il margine di utile del 3% previsto dalla regolazione tariffaria di settore, e non su stime ipotetiche della parte ricorrente. L’accoglimento del ricorso per l’ottemperanza comporta la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma determinata entro un termine perentorio e, per il caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta con poteri sostitutivi.
Il Fatto
La società ricorrente agiva per l’ottemperanza della sentenza del TAR Lazio n. 12528 del 2023, con cui era stata accolta la domanda di risarcimento dei danni per la mancata autorizzazione alla realizzazione di una struttura di assistenza domiciliare per i disturbi del comportamento alimentare, limitatamente a 80 posti e al periodo successivo al gennaio 2015. La sentenza aveva stabilito i criteri per la quantificazione, invitando la Regione a proporre il pagamento di una somma entro 120 giorni. La Regione, dopo l’avvio del procedimento e alcuni incontri istruttori, non aveva provveduto alla liquidazione,
inducendo la società a ricorrere per l’ottemperanza, chiedendo la determinazione della somma, la condanna al pagamento e l’assegnazione di un termine con nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento, oltre alla richiesta di astreintes.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato la mancata ottemperanza della Regione, pur riconoscendo l’oggettiva complessità tecnica nella quantificazione del danno, evidenziata anche dalle numerose relazioni tecniche depositate dalla ricorrente. Il Collegio ha sottolineato che la struttura non era accreditata né convenzionata, essendo stata accertata in giudizio solo l’illegittimità del diniego di autorizzazione alla realizzazione, rendendo “oltremodo ipotetiche” le valutazioni della ricorrente su tariffe basate su livelli assistenziali maggiori e su stime di saturazione. La condivisibilità è stata riconosciuta, invece, al calcolo dell’Amministrazione, basato sul sistema di remunerazione dell’assistenza domiciliare integrata di cui alla DGR n. 326/2008 e al decreto commissariale n. 12/2020, con applicazione del margine di utile del 3% previsto dall’allegato 2 della stessa DGR.
Il Giudice ha quindi accolto il ricorso, condannando la Regione al pagamento di € 105.411,46 a titolo di risarcimento del danno, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, disponendo che l’importo fosse calcolato per il periodo 20 marzo 2014 – 24 luglio 2023. In caso di infruttuoso decorso del termine, ha nominato fin da ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Direzione Regionale Salute, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà provvedere entro 60 giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, su richiesta della ricorrente.
Quanto alla richiesta di astreintes, il Collegio l’ha respinta, ritenendo che la disponibilità dell’Amministrazione a provvedere, avendo quantificato spontaneamente le somme dovute, escludesse la necessità di una misura coercitiva. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità e novità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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