Illegittimo il tetto del 5% sulle funzioni non tariffate ancorato al valore 2018 (TAR Lombardia n. 4106 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le delibere regionali che ripartiscono il fondo per la remunerazione delle funzioni non tariffate, ancorando il tetto di incremento del 5% a una base storica cristallizzata (valore 2018) senza considerare le nuove funzioni introdotte e la produzione effettiva degli erogatori, sono affette da manifesta irragionevolezza e difetto di istruttoria. Tale criterio, determinando un effetto di congelamento delle assegnazioni e consolidando posizioni acquisite, contrasta con i principi di proporzionalità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost. Le delibere di riparto, pur formalmente unitarie, hanno natura di atto plurimo scindibile in distinti provvedimenti, con la conseguenza che il loro annullamento non produce effetti erga omnes ma solo nei confronti del ricorrente.
Il Fatto
La società ricorrente, ente gestore di strutture ospedaliere accreditate con il Servizio Sanitario Regionale, impugnava la D.G.R. Lombardia n. XII/2334 del 13.05.2024, nella parte in cui stabiliva che le attribuzioni lorde per ogni erogatore di diritto privato non superassero del 5% quanto assegnato per l’esercizio precedente. L’atto recepiva il criterio già introdotto dalla D.G.R. n. 179/2023, che assumeva come base di calcolo il finanziato 2018 al netto delle funzioni “non più attuali”, senza includere le nuove funzioni riconosciute dal 2019. La ricorrente deduceva sia l’illegittimità derivata dalla delibera del 2023, sia l’illegittimità propria del criterio, che cristallizzava il riconoscimento del 2018.
Nel corso del giudizio interveniva la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1865 del 09.03.2026 che, accogliendo il ricorso di altre strutture, annullava le delibere regionali dal 2019 al 2023, inclusa quella oggi impugnata. La Regione eccepiva l’autonomia delle delibere annuali e la natura non estensibile erga omnes dell’annullamento.
La Motivazione della Corte
Il TAR esamina preliminarmente gli effetti della sentenza del Consiglio di Stato, qualificando la delibera impugnata come atto plurimo e non come atto generale. I destinatari delle attribuzioni economiche sono individuati sin dal momento dell’adozione, essendo le somme specificamente elencate nella tabella allegata. L’annullamento pronunciato in altro giudizio non determina quindi l’automatica rimozione degli effetti lesivi nei confronti della ricorrente, che conserva interesse alla decisione nel merito.
Nel merito, il Collegio ritiene fondate le censure di illegittimità propria. Il criterio del tetto del 5% ancorato al valore 2018 risulta manifestamente irragionevole e immotivatamente rigido, perché impedisce la redistribuzione delle risorse in ragione della produzione effettiva degli anni successivi. Il riferimento a un dato storico ormai risalente determina un effetto di congelamento delle assegnazioni, premiando automaticamente chi vantava elevati livelli di attività nell’anno base e penalizzando gli operatori che hanno investito e innovato.
La Corte rileva altresì un difetto di istruttoria, non essendo emersi dagli atti elementi indicativi di una valutazione tecnico-contabile che giustifichi la scelta della percentuale del 5%, né un confronto con altri possibili scenari. Il meccanismo non considera le nuove funzioni introdotte dal 2019, che avrebbero dovuto incidere sulla base di calcolo per le assegnazioni 2023.
La permanenza ultrannuale di un tetto fondato su valori non aggiornati contrasta con la ratio dell’istituto delle funzioni non tariffate, che è quella di sostenere attività complesse non remunerabili a tariffa, premiando efficienza e qualità. Il criterio storico, pertanto, non assolve alla funzione di equilibrio ma la tradisce, determinando una disparità di trattamento tra operatori “storici” e operatori dinamici. Il ricorso è accolto con annullamento della delibera impugnata.
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Nota della Redazione
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