Caducazione del decreto assessoriale e sorte dei contratti budget sanitari (TAR Sicilia n. 2183 del 11.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento del decreto assessoriale che determina gli aggregati di spesa per la specialistica esterna da privato determina la caducazione automatica dei contratti di assegnazione del budget che ne costituiscono attuazione. Ne deriva la carenza di interesse alla decisione sulla domanda di annullamento degli atti applicativi, divenuta improcedibile. L’annullamento, ove intervenga con efficacia ex nunc per una singola annualità, lascia fermi gli effetti negoziali già prodotti per quell’anno e impone all’amministrazione un effetto conformativo di riattivazione del procedimento istruttorio. La domanda risarcitoria proposta in via generica e in presenza di tale effetto conformativo è inammissibile per difetto di attualità del danno.
Il Fatto
Una struttura privata accreditata con il servizio sanitario regionale per la branca di patologia clinica impugnava il contratto per l’annualità 2018 di attribuzione del budget, sottoscritto il 14 febbraio 2019, con il quale l’azienda sanitaria provinciale aveva fissato in € 132.484,27 l’importo assegnato, oltre agli atti presupposti e strumentali. La ricorrente lamentava che i budget assegnati dopo il 2014 fossero molto inferiori a quelli precedenti, perché parametrati ai fatturati degli anni in cui la struttura non aveva potuto esprimere la piena capacità produttiva, e che le istanze di rinegoziazione, anche mediante accesso al fondo perequativo, fossero rimaste senza risposta.
Deduceva numerosi motivi: illegittimità derivata dal D.A. n. 2087/2018, violazione delle garanzie procedimentali della legge n. 241/1990 e della legge regionale n. 10/1991, difetto di istruttoria, disparità di trattamento rispetto agli altri soggetti accreditati, illegittimità delle clausole contrattuali su sospensione dei pagamenti, fascicolo sanitario elettronico e obblighi contributivi E.N.P.A.M. Chiedeva altresì il risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che il TAR Palermo, con sentenza n. 2967/2020, aveva già annullato in toto il D.A. n. 2087/2018, con effetti ex nunc per il 2018, stabilendo che restassero fermi gli effetti negoziali e convenzionali prodotti nei rapporti tra regione, aziende sanitarie e operatori del settore per quella sola annualità. La successiva sentenza del C.G.A.R.S. n. 994/2021, in parziale riforma, aveva esteso l’efficacia ex nunc all’intera statuizione.
Poiché il contratto per il 2018 era stato stipulato nel febbraio 2019, la fattispecie rientrava pienamente nell’effetto demolitorio ex nunc del pronunciamento. Dall’annullamento del decreto presupposto è derivata la caducazione automatica dei provvedimenti applicativi impugnati e, quindi, la carenza di interesse alla decisione sulla domanda annullatoria. Il Collegio ha richiamato, in termini, il precedente del TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 9 febbraio 2024, n. 487.
Da qui l’effetto conformativo in capo all’amministrazione resistente, tenuta a riattivare il procedimento istruttorio con riferimento all’anno 2018: la struttura potrà far valere in quella sede le doglianze sulla congruità del budget e sull’accesso al fondo perequativo.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio l’ha dichiarata inammissibile sotto un duplice profilo. Da un lato, era stata proposta in via assolutamente generica; dall’altro, il descritto effetto conformativo escludeva il requisito dell’attualità del danno. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte improcedibile e in parte inammissibile, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità delle questioni.
Nota della Redazione
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