Buoni fruttiferi postali cointestati: legittimazione del coerede e prescrizione decennale dalla scadenza (ABF Collegio di Palermo n. 2218 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di buoni fruttiferi postali cointestati, ciascun coerede del cointestatario defunto è legittimato a chiedere il rimborso dell’intero credito, in assenza di opposizione degli altri coeredi. Le controversie sui BFP rientrano nella competenza dell’ABF, non avendo i titoli natura di prodotti o strumenti finanziari, essendo incedibili e non destinati alla negoziazione sui mercati. Ai fini della ricevibilità temporale del ricorso, quando la domanda riguarda la fase esecutiva del rapporto, rileva la data della contestazione e non quella di stipula. Nel merito, il diritto al rimborso si prescrive nel termine di dieci anni dalla scadenza del titolo, decorrenti ex lege e indipendentemente dall’esistenza di una informativa specifica fornita dall’intermediario.

Il Fatto

La ricorrente, figlia di una dei tre originari cointestatari di due buoni fruttiferi postali serie “AC/AB” sottoscritti l’8 novembre 1986, agisce per ottenere il rimborso dei titoli e degli interessi. L’intermediario, al momento della presentazione, aveva eccepito la prescrizione. Esperito il reclamo senza esito, la ricorrente adisce l’Arbitro Bancario Finanziario.

L’intermediario si costituisce eccependo il difetto di legittimazione attiva, l’incompetenza per materia e l’irricevibilità temporale del ricorso, chiedendo comunque il rigetto nel merito. In sede di repliche la ricorrente documenta la propria qualità di figlia ed erede di una cointestataria, deceduta l’11.12.2021.

La motivazione del Collegio

Il Collegio rigetta l’eccezione di legittimazione attiva. La documentazione prodotta in repliche — certificati di morte e di stato di famiglia — dimostra che la ricorrente è figlia di uno dei cointestatari. Richiamato l’orientamento consolidato dell’ABF (Collegio Coordinamento n. 27252/2018) e della Cassazione (Cass. Sez. Un. n. 24657 del 28/11/2007), ogni singolo coerede può agire per l’intero credito in assenza di opposizione degli altri. L’intermediario non deduce alcuna opposizione, sicché l’eccezione è respinta.

Disattesa anche l’eccezione di incompetenza per materia. I BFP non sono prodotti né strumenti finanziari, perché incedibili e non destinati alla negoziazione sui mercati: le relative controversie rientrano quindi nella competenza dell’Arbitro (richiamati Collegio Coordinamento n. 4656/2022 e n. 5673/2013, nonché l’orientamento dell’ACF).

Quanto alla ricevibilità temporale, il Collegio distingue: per i rapporti di durata rileva la data di stipula se la contestazione attiene alla fase genetica, mentre per la fase esecutiva rileva la data della contestazione. Poiché la domanda concerne solo il rimborso contrattuale dei titoli, la condotta dell’intermediario si è realizzata con il reclamo del 7 aprile 2025, data ricompresa nella cognizione temporale dell’Arbitro.

Nel merito il ricorso non è accolto. I titoli recano la timbratura “SERIE AC/AB” e appartengono alla serie AC, disciplinata dal DM 13 giugno 1986. Sul retro è indicata la prescrizione quinquennale originaria, poi elevata a dieci anni dal DM 19 dicembre 2000, che all’art. 8 estende il nuovo termine anche alle serie già emesse. Il termine decorre dalla scadenza del titolo: anche assumendo la durata decennale più favorevole alla ricorrente, i buoni sarebbero scaduti l’8 novembre 1996 e la prescrizione maturata entro il 31 dicembre 2006. Il Collegio ribadisce, con richiamo a Collegio Coordinamento n. 11114/2025 e a Cass. n. 3686 del 18.2.2026, che il termine decorre ex lege, a prescindere da una informativa specifica. Poiché il primo atto interruttivo documentato risale al 2017, il diritto era ampiamente prescritto e legittimo fu il rifiuto del rimborso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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