Estinzione anticipata del finanziamento e rimborso dei costi up front (ABF Collegio di Bologna n. 2214 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un finanziamento contro cessione del quinto, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito comprende anche i costi cd. up front, compresi quelli pagati a soggetti terzi, poiché rileva l’addebito al cliente e non la destinazione finale dell’importo. Per effetto della sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, tale diritto sussiste anche per i contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, ai quali si applica l’originario art. 125-sexies TUB come interpretato dalla sentenza Lexitor. I costi recurring si rimborsano secondo il criterio di proporzionalità lineare, quelli up front secondo la curva degli interessi. Legittimato passivo alla restituzione è l’accipiens, cioè il soggetto che ha rilasciato il conteggio estintivo e ha ricevuto il pagamento.

Il Fatto

La parte ricorrente aveva concluso nel 2019 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, da rimborsare in centoventi rate mensili. Il prestito veniva estinto anticipatamente nel luglio 2023, in corrispondenza della rata n. 49, sulla base di un conteggio estintivo rilasciato dall’intermediario.

Esperito senza esito il reclamo, il ricorrente chiedeva il rimborso delle commissioni non maturate ai sensi dell’art. 125-sexies TUB, quantificate con il criterio del pro rata temporis in euro 1.065,00, oltre interessi legali. L’intermediario resisteva eccependo il difetto di legittimazione passiva e la natura fissa e non rimborsabile dei costi, invocando la disciplina applicabile ai contratti anteriori al 25 luglio 2021 e la giurisprudenza eurounitaria successiva alla sentenza Lexitor.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva. L’intermediario convenuto sosteneva di aver solo acquistato pro soluto il credito da un diverso intermediario e di non aver mai incassato i costi relativi al perfezionamento del contratto. Il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 6816/2018: la fonte del credito restitutorio non è il contratto, ma l’indebito che sorge al momento del pagamento dell’importo non decurtato degli oneri non maturati. Obbligato è dunque l’accipiens, cioè chi riceve il pagamento.

Nel caso concreto il conteggio estintivo e la quietanza liberatoria risultano rilasciati dal convenuto, che è anche intestatario del conto di accredito. L’eccezione è quindi respinta e il Collegio passa al merito, richiamando la propria precedente decisione n. 10468/2024.

Sul piano sostanziale, il Collegio ricostruisce il quadro normativo. La riformulazione dell’art. 125-sexies TUB ad opera della legge n. 106/2021 aveva esteso il rimborso a tutti i costi del credito, ma solo per i contratti successivi alla novella. Il Collegio di Coordinamento n. 21676/2021 aveva escluso l’applicazione retroattiva. È poi intervenuta la sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittimo l’art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021 nella parte in cui, per i contratti anteriori, limitava il rimborso ai soli costi recurring. Anche per tali contratti trova quindi applicazione l’originario art. 125-sexies TUB, letto alla luce della sentenza Lexitor.

Il criterio condiviso tra i Collegi, richiamato dalla Consulta tramite la decisione n. 26525/2019, è il seguente: i costi recurring si rimborsano secondo la proporzionalità lineare, quelli up front secondo la curva degli interessi. Le commissioni di istruttoria e le provvigioni dell’intermediario del credito hanno natura up front, perché riferite ad attività esaurite con l’erogazione. Il Collegio precisa che il mancato incameramento delle provvigioni da parte del convenuto non ne impedisce il rimborso, poiché non rileva la destinazione finale dell’importo.

Il richiamo alla sentenza della Corte di Giustizia C-555/21 è giudicato inconferente, riguardando il solo credito immobiliare. Applicando i criteri, il Collegio liquida euro 284,00 per le commissioni di istruttoria ed euro 513,16 per le provvigioni, per un totale arrotondato di euro 797,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo. Il ricorso è accolto parzialmente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 125-sexies TUB

Tutte le 602 sentenze sull'art. 125-sexies TUB

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *