Prescrizione decennale dei buoni fruttiferi dalla scadenza senza obbligo informativo ante 2000 (ABF Collegio di Milano n. 2295 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei buoni fruttiferi postali la prescrizione decennale dei diritti del titolare decorre dalla scadenza puntuale del titolo, a nulla rilevando le diverse indicazioni eventualmente riportate sul documento. Per i buoni appartenenti a serie emesse anteriormente al D.M. 19 dicembre 2000 non sussiste alcun obbligo settoriale di consegna del foglio informativo, con la conseguenza che non trovano applicazione le regole elaborate dal Collegio di Coordinamento per le serie successive. La pubblicazione dei decreti ministeriali in Gazzetta Ufficiale e l’affissione presso gli uffici dell’intermediario valgono a rendere conoscibili la durata e la scadenza della serie. Il ricorso volto a contestare la prescrizione e a ottenere un risarcimento per carenza informativa è pertanto infondato.
Il Fatto
Il ricorrente si è recato presso l’ufficio dell’intermediario emittente per chiedere l’incasso di un buono fruttiferi postali, ritenendo che il titolo avesse durata trentennale. Solo in quella sede apprendeva che il buono non solo era scaduto, ma era anche prescritto, essendo trascorsi oltre dieci anni dalla scadenza, fissata al termine della durata effettiva di diciassette anni.
Il cliente lamenta che sul buono non fossero indicati il numero di serie, la scadenza e la durata del rendimento, e in particolare l’assenza della serie “AG”, unica informazione che avrebbe consentito di risalire autonomamente al termine del titolo. Assume la violazione dei doveri di trasparenza e informazione e chiede un “indennizzo” di 7746,85 euro. L’intermediario eccepisce l’incompetenza per materia e ratione temporis dell’Arbitro e, nel merito, chiede il rigetto.
La motivazione del Collegio
Il Collegio disattende anzitutto l’eccezione di incompetenza per materia. La raccolta del risparmio postale mediante BFP, effettuata da Poste Italiane per conto della Cassa Depositi e Prestiti, rientra nell’attività di bancoposta ed è assoggettata alle disposizioni del TUB, nei limiti di compatibilità con la specifica natura del prodotto, secondo l’indirizzo del Collegio di Coordinamento (decisione n. 4656 del 21.3.2022).
Quanto all’eccezione di incompetenza ratione temporis, il Collegio richiama la decisione n. 11113/2025 del Collegio di Coordinamento, secondo cui la violazione della regola di condotta che radica la competenza temporale non si esaurisce necessariamente al momento della conclusione del contratto, ma può assumere rilevanza per tutto il rapporto fino alla prescrizione. Nel caso concreto il ricorrente contesta una condotta omissiva in sede esecutiva e la prescrizione si è maturata nel 2024: la competenza sussiste.
Nel merito, il Collegio richiama l’art. 8, comma 1, del D.M. 19.12.2000, che ha esteso il termine prescrizionale da cinque a dieci anni decorrenti dalla data di scadenza del titolo, e la norma transitoria dell’art. 10, comma 2, applicabile anche alle serie già emesse. Sulla scorta della decisione n. 6196/2024 del Collegio di Coordinamento e di Cass. n. 19243/2023, la prescrizione decorre dalla scadenza puntuale, a prescindere dalle indicazioni sul titolo. Il buono, sottoscritto il 03.07.1997 e di durata diciassette anni, è scaduto il 03.07.2014, con prescrizione maturata il 03.07.2024; il reclamo è stato presentato solo il 01.09.2025, senza altri atti interruttivi. Il diritto al pagamento è dunque prescritto.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio rileva che i BFP in esame appartengono a una serie anteriore al D.M. 19 dicembre 2000, per la quale non era previsto alcun obbligo di consegna del foglio informativo. Le regole della decisione n. 11113/2025 non sono pertanto applicabili. Il buono, inoltre, indica chiaramente la data di emissione, dalla quale è possibile risalire alla scadenza consultando i decreti istitutivi della serie, pubblicati in Gazzetta Ufficiale e affissi presso gli uffici. Il Collegio non ignora che il termine prescrizionale sia stato successivamente modificato (cfr. Cass. n. 23006/2023), ma rileva che nessun obbligo informativo specifico grava sull’intermediario verso i sottoscrittori anteriori. Il ricorrente, ignaro dell’allungamento, avrebbe dovuto attivarsi entro il quinquennio originariamente indicato sul titolo. Il ricorso è respinto.
Nota della Redazione
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