Buoni fruttiferi postali: la prescrizione decorre dalla scadenza del titolo (ABF Collegio di Bari n. 3169 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dalla data di scadenza del titolo, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000. Non assume rilievo, ai fini della decorrenza del termine, la circostanza che il possessore abbia appreso dell’esistenza del titolo solo successivamente, né la mancata indicazione sui buoni dei termini di prescrizione. Per la domanda di accertamento dell’esigibilità del credito, ai fini della competenza temporale dell’Arbitro, rileva non la data di emissione o di scadenza dei titoli, ma la data in cui il rimborso è stato rifiutato. La domanda risarcitoria per violazione degli obblighi informativi, proposta solo in sede di repliche, è tardiva.

Il Fatto

Il ricorrente afferma di essere cointestatario, con la defunta madre, di quattro buoni fruttiferi postali: tre della serie BA, emessi il 5 giugno 1998, e uno della serie AD, emesso il 2 agosto 1994. Sostiene di essere venuto a conoscenza dei titoli soltanto alla morte della cointestataria e di averne chiesto la liquidazione all’intermediario, che ha opposto l’intervenuto decorso del termine prescrizionale. Lamenta la mancata indicazione sui titoli della data di scadenza e la mancata consegna del foglio informativo, invocando la sospensione del termine in nome dei principi di buona fede e tutela del risparmio.

Costituitosi, l’intermediario eccepisce l’incompetenza temporale e ratione materiae dell’Arbitro, e nel merito rileva che i buoni serie BA e AD si sono prescritti decorso il decennio dalla rispettiva scadenza, mentre la richiesta di rimborso è stata avanzata solo con il reclamo del 13 settembre 2024. In sede di repliche il ricorrente chiede anche il risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni preliminari. Quanto alla competenza temporale, richiamando la decisione del Collegio di coordinamento n. 4656/2022, si afferma che per la domanda di accertamento dell’esigibilità del credito non rileva la data di emissione o di scadenza dei titoli, bensì la data in cui il rimborso è stato rifiutato. Sul punto si richiama anche la decisione di questo Collegio n. 16066/2022, secondo cui non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni anteriori al sesto anno precedente la proposizione del ricorso.

Anche l’eccezione di incompetenza per materia è infondata. Il Collegio richiama l’orientamento del Collegio di coordinamento n. 5674/2013, secondo cui le Disposizioni della Banca d’Italia sulla trasparenza del 29.07.09 si applicano, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario.

Nel merito, il ricorso non merita accoglimento. I buoni della serie BA, istituiti con D.M. del 24 dicembre 1997, hanno durata di nove o quattordici anni; quelli della serie AD, istituiti con D.M. 23 luglio 1987, durata di sette o undici anni. I titoli in esame, emessi il 5.6.1998 e il 2.8.1994, sono scaduti rispettivamente il 6.6.2012 e il 3.8.2005.

Quanto al decorso del termine, l’art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000 stabilisce che i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell’emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo, per capitale e interessi. Nel caso di specie la prescrizione si è compiuta il 6.6.2022 e il 3.8.2015, mentre la domanda di rimborso è stata presentata per la prima volta con il reclamo del 13 settembre 2024, a termine ormai ampiamente decorso. Il rifiuto dell’intermediario è pertanto legittimo.

Infine, la domanda di risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi, formulata solo in sede di repliche, è tardiva. Il Collegio non accoglie il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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