Truffa trading online con bonifici autorizzati esclude rimborso a carico del PSP (ABF Collegio di Bari n. 3162 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le operazioni di pagamento disposte personalmente dal cliente, ancorché indotte da raggiro di terzi secondo lo schema del social engineering, costituiscono operazioni autorizzate e restano estranee alla disciplina degli utilizzi fraudolenti dettata dal d.lgs. n. 11/2010. Il PSP non è tenuto al rimborso e non risponde a titolo di responsabilità concorrente, salvo che dalla documentazione emerga un suo apporto causale alla frode, come nel caso di mancata disponibilità del numero verde, mancata identificazione del tentativo di frode da parte del dipendente o mancato rilievo degli indici di frode di cui al D.M. n. 112/2007. Non sussiste alcun obbligo di monitoraggio delle operazioni in tempo reale, essendo previsto dal Regolamento Delegato n. 2018/389 solo un controllo ex post. Il difetto del nesso causale tra l’asserito inadempimento dell’intermediario e il danno esclude, infine, la censura di violazione della normativa antiriciclaggio.
Il Fatto
Il ricorrente, cointestatario di un conto corrente con altri tre soggetti, lamenta che nel corso del 2022 tre dei quattro intestatari avevano disposto, tramite il conto, dodici bonifici per complessivi € 101.200,00 verso conti esteri intestati a terzi, risultati poi coinvolti in una truffa legata a presunti investimenti di trading online. Dopo una diffida contenente richiesta risarcitoria e disconoscimento delle operazioni, l’intermediario aveva opposto che la contestazione era intervenuta oltre il termine di tredici mesi.
Il ricorrente contesta l’eccezione di decadenza, sostenendo che le operazioni non erano non autorizzate ma formalmente autorizzate, seppur indotte da raggiro. Addebita all’intermediario la mancata segnalazione dell’anomalia ictu oculi delle operazioni, l’assenza di alert preventivi e la violazione degli obblighi di diligenza professionale, correttezza e buona fede, con conseguente responsabilità ex art. 1218 c.c. Chiede quindi il rimborso della somma o, in subordine, una determinazione equitativa. L’intermediario eccepisce la decadenza e, nel merito, nega ogni propria responsabilità.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta in via preliminare la qualificazione delle operazioni. Dalla denuncia e dallo stesso ricorso emerge che i cointestatari hanno autorizzato personalmente i dodici bonifici, pur se indotti dalle istruzioni del frodatore e nella convinzione di effettuare investimenti leciti e redditizi. Poiché le operazioni sono state autorizzate dagli intestatari, non trova applicazione la disciplina del d.lgs. n. 11/2010 dettata per gli utilizzi fraudolenti degli strumenti di pagamento, in linea con i precedenti dello stesso Collegio di Bari (decisioni n. 5871/2025, n. 11080/2024, n. 7894/2024 e n. 5815/2024).
L’inapplicabilità sul piano sostanziale della disciplina speciale assorbe l’eccezione procedurale dell’intermediario fondata sul superamento del termine di tredici mesi previsto dall’art. 9 del d.lgs. n. 11/2010, che diversamente sarebbe risultata fondata.
Il Collegio esclude poi una responsabilità concorrente del PSP secondo il diritto comune. Le posizioni più recenti dei Collegi la configurano quando emerga un apporto causale dell’intermediario alla frode: mancata disponibilità del numero verde, mancata identificazione del tentativo di frode in corso da parte del dipendente cui il pagatore si sia rivolto, mancato rilievo degli indici di frode di cui all’art. 8 del D.M. n. 112/2007. Nessuna di queste ipotesi ricorre nel caso concreto.
Quanto all’obbligo di monitoraggio, il Collegio rileva che l’art. 2 del Regolamento Delegato n. 2018/389 non impone controlli in tempo reale, ma solo un monitoraggio ex post delle operazioni. La censura di violazione della normativa antiriciclaggio è parimenti infondata: richiamata la decisione n. 227/2025, il Collegio osserva che l’elemento determinante del raggiro è il comportamento del ricorrente, che ha dato credito alle sollecitazioni dei truffatori disponendo i bonifici, con conseguente difetto del nesso causale tra l’asserito inadempimento e il danno.
Il ricorso è pertanto respinto.
Nota della Redazione
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