Commissioni su garanzia autonoma non pattuite per iscritto: nessun obbligo del cliente (ABF Collegio di Milano n. 4560 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti bancari l’art. 117 del Testo Unico Bancario impone la forma scritta e l’indicazione di ogni prezzo e condizione praticati, con consegna di un esemplare al cliente. Grava sull’intermediario l’onere di provare la pattuizione scritta delle condizioni economiche relative al rilascio di una garanzia autonoma. Un richiamo generico in calce al contratto a “tutte le spese, commissioni e competenze”, privo di quantificazione, non integra la pattuizione richiesta. Il foglio informativo non sottoscritto e non consegnato prima della firma, così come la missiva di conferma inviata il giorno successivo, non valgono come informativa precontrattuale né come pattuizione scritta. In mancanza di prova della pubblicità delle condizioni al momento della conclusione, in applicazione dell’art. 117, comma 7, lettera b), TUB, nulla è dovuto dal cliente.

Il Fatto

Il ricorrente contesta tre addebiti registrati sul proprio conto corrente, pari a € 130,00 e a due importi di € 259,20, qualificati come spese di rilascio e commissione annua su una fideiussione rilasciata dall’intermediario a garanzia delle obbligazioni derivanti da un contratto di locazione. Sostiene di non aver mai ricevuto un documento da lui firmato che giustifichi quegli importi e chiede la restituzione.

L’intermediario eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difformità rispetto al reclamo e, nel merito, deduce che i costi erano stati esposti in filiale, indicati in calce alla garanzia, nel foglio informativo dei costi e nella missiva di conferma del rilascio. Il ricorrente replica di aver firmato la garanzia il 28.11.2024 senza alcuna indicazione chiara degli importi e di aver appreso solo dalle controdeduzioni del contenuto della clausola posta in calce al documento.

La motivazione del Collegio

Il Collegio disattende l’eccezione preliminare richiamando la Sezione VI delle Disposizioni ABF, che impone l’identità della questione tra reclamo e ricorso, e valorizza l’approccio sostanziale già indicato dal Collegio di Milano n. 8474/2024. Nel reclamo il cliente aveva chiesto la documentazione giustificativa degli addebiti e, in mancanza, il rimborso: la questione di fondo resta la medesima, cioè la legittimità degli addebiti.

Nel merito il Collegio applica l’art. 117 TUB. La forma scritta è presidiata a pena di nullità e l’onere di dimostrare la conclusione per iscritto e la pattuizione delle condizioni economiche ricade sull’intermediario, come ribadito in fattispecie analoga dal Collegio di Roma n. 1861 del 19.02.2025.

Il documento denominato garanzia autonoma, sottoscritto il 28.11.2024, contiene in calce l’impegno a rispondere per tutte le spese, commissioni e competenze, ma non indica gli importi. Per il Collegio la formula generica, in assenza di quantificazione, non soddisfa l’onere probatorio. Il foglio informativo del servizio crediti di firma, che pure riporta le spese di rilascio e la commissione annua del 2,70%, non è sottoscritto dal cliente né accompagnato dalla prova della consegna anteriore alla firma: non integra quindi una pattuizione scritta.

Quanto alla missiva di conferma, è datata 29.11.2024, cioè un giorno dopo la sottoscrizione: inviata dopo la firma, non può valere come informativa precontrattuale né come pattuizione delle condizioni contestate. L’intermediario non ha dunque dimostrato che i costi siano stati portati a conoscenza del cliente prima della conclusione del contratto e con pari forma.

Il Collegio esamina anche il meccanismo integrativo dell’art. 117, comma 7, lettera b), TUB: manca la prova della pubblicità delle condizioni applicate alla tipologia di garanzia al momento della conclusione. Opera quindi l’ultima proposizione della norma e nulla è dovuto. Irrilevante resta il coinvolgimento del figlio del cliente e di un mediatore immobiliare nelle trattative orali, sui cui contenuti i limiti probatori del procedimento non consentono accertamenti; decisiva è comunque l’insufficienza della prova documentale.

Il ricorso è accolto e l’intermediario è condannato a restituire € 648,00, oltre al rimborso di € 20,00 alla parte ricorrente e al contributo di € 200,00 alla Banca d’Italia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 117 TUB

Tutte le 174 sentenze sull'art. 117 TUB

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *