Furto carta e PIN digitato correttamente fondano colpa grave dell’utilizzatore (ABF Collegio di Milano n. 3174 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di utilizzo fraudolento di strumenti di pagamento, la strong customer authentication si considera rispettata quando il prelievo sia stato eseguito mediante lettura del microchip della carta e corretta digitazione del PIN, come attestato dai codici di regolarità dei controlli presso l’ATM e dalla dicitura “Anomalia:00”. Una volta accertata l’autenticazione, la prova della colpa grave dell’utilizzatore può desumersi da presunzioni: la ristrettezza del lasso temporale tra furto e prelievo, la vicinanza tra i due luoghi e la sottrazione di più carte fanno presumere l’incauta custodia del PIN insieme alla carta. La condizione di handicap del ricorrente non è da sola idonea a escludere la colpa grave né a provare che i malfattori abbiano carpito il codice in occasione di un precedente utilizzo. Integra colpa grave anche l’omesso controllo del conto per un apprezzabile periodo successivo al furto.

Il Fatto

La ricorrente si accorgeva, il 21 giugno 2025 alle ore 12:00, di non avere più con sé la carta di debito e le carte prepagate, mentre si trovava nei pressi di una piazza. Bloccava prontamente gli strumenti e sporta denuncia il giorno seguente. Solo dalla consultazione dell’estratto conto rilevava che alle 12:14 dello stesso giorno era stato effettuato un prelievo di € 1.500,00 con la carta di debito, che disconosceva il 30 giugno 2025, integrando la denuncia con la precisazione che nel portafoglio non era contenuto il PIN.

La cliente, portatrice di handicap certificata, sosteneva che tale condizione le rendesse difficile digitare il codice oscurandolo e chiedeva quindi il rimborso. L’intermediario convenuto eccepiva la carenza di legittimazione passiva per effetto del conferimento del ramo di monetica, dichiarando di costituirsi in nome e per conto dell’altro intermediario in forza di procura. Nel merito deduceva la corretta autenticazione dell’operazione e la sussistenza della colpa grave della cliente, chiedendo in subordine il riconoscimento della franchigia.

La motivazione del Collegio

Il Collegio risolve in premessa la questione soggettiva, rilevando che la decisione viene resa nei confronti dell’intermediario passivamente legittimato, costituito tramite procuratore, essendo la fattispecie maturata dopo il conferimento del ramo d’azienda.

Nel merito, richiamato il d. lgs. n. 11/2010 come modificato dal d. lgs. n. 218/2017 di recepimento della PSD2 e gli artt. 97 e 98 della direttiva nonché l’art. 10-bis d. lgs. n. 11/2010, il Collegio ricorda la ripartizione degli oneri probatori: la responsabilità degli utilizzi fraudolenti ricade sul prestatore, salvo che ricorrano frode, dolo o colpa grave del cliente.

Dall’esame delle tracciature informatiche emerge che il prelievo è stato effettuato con tecnologia chip/pin; i log riportano i codici G70-G72 e la dicitura “Anomalia:00”, che attesta la corretta risposta alla richiesta di autorizzazione. Il Collegio richiama il proprio indirizzo (Coll. Milano, dec. n. 16167/2022 e n. 1065/2023; dec. n. 3531/2022 e n. 1208/2023), secondo cui l’assenza di anomalie documenta la digitazione del PIN, perché in caso contrario il sistema l’avrebbe rilevata.

Accertata la conformità a SCA — prius logico della colpa grave, come chiarito da Coll. coord., dec. n. 22745/2019 — resta da verificare la condotta della cliente. Il furto si colloca tra le ore 10:00 e le 12:00; il prelievo è delle 12:14, a due minuti d’auto dal luogo della sottrazione. Il ristretto lasso temporale e la ridotta distanza fanno presumere che il PIN fosse custodito con la carta. La condizione di handicap non è risolutiva e, anche se provata, non escluderebbe la colpa grave per gli standard di diligenza esigibili.

Concorrono alla colpa grave la sottrazione di altre carte oltre a quella utilizzata e la conoscenza dell’operazione solo tramite estratto conto, circa una settimana dopo. Il Collegio richiama il consolidato orientamento sull’omesso controllo del conto e rigetta il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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