Mancata consegna del foglio informativo non sospende la prescrizione dei buoni fruttiferi (ABF Collegio di Napoli n. 4180 del 08.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di buoni fruttiferi postali, il termine di prescrizione del diritto al rimborso del capitale e degli interessi decorre dalla data di scadenza del titolo e ha durata decennale, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000, applicabile anche alle serie emesse anteriormente. La mancata consegna del foglio informativo al sottoscrittore, al momento dell’acquisto e successivamente in costanza di rapporto, non impedisce all’intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l’intervenuta prescrizione. Ove la domanda del cliente sia qualificata come risarcitoria per violazione degli obblighi informativi, essa esula dalla competenza temporale dell’ABF quando il comportamento contestato risalga a oltre il sesto anno precedente alla proposizione del ricorso.

Il Fatto

Il ricorrente, intestatario di tre buoni fruttiferi postali emessi il 21.09.2005 per un valore nominale di € 1.000,00 ciascuno, si recava presso l’ufficio dell’intermediario per richiederne il rimborso. In quella sede gli veniva comunicata l’avvenuta prescrizione dei titoli. Esperito senza esito il reclamo, il ricorrente adiva l’ABF chiedendo accertarsi il proprio diritto al rimborso del capitale e degli interessi legali maturati.

L’intermediario, costituitosi, eccepiva in via preliminare l’irricevibilità del ricorso per difetto di competenza ratione temporis e ratione materiae, sostenendo che i buoni postali sarebbero prodotti finanziari riconducibili al Testo Unico Finanziario. Nel merito insisteva per il rigetto.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni preliminari. Richiamando il costante orientamento del Collegio di Coordinamento (decisioni n. 6196/2024 e n. 4656/22), ribadisce la propria competenza, per entrambi i profili, sulle controversie relative al rimborso dei buoni fruttiferi postali.

Nel merito, i titoli in esame appartengono alla serie “18A”, con durata massima di diciotto mesi, successiva all’entrata in vigore del D.M. 6 ottobre 2004. La loro emissione non è quindi preceduta da un apposito decreto ministeriale che ne fissi condizioni e durata, ma è merely annunciata con comunicati pubblicati dalla Cassa Depositi e Prestiti in Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 6 del D.M. del 2004. Il regolamento contenuto nei fogli informativi prevede che i buoni a diciotto mesi diventino infruttiferi dal giorno successivo alla scadenza del diciottesimo mese dalla sottoscrizione.

Sul piano della prescrizione, il Collegio applica l’art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000, che ha esteso a dieci anni l’originario termine quinquennale, prevedendo che i diritti dei titolari si prescrivono trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per capitale e interessi. Recependo l’orientamento della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. I, n. 19243 del 7 luglio 2023), il Collegio di Coordinamento ha precisato che il dies a quo va individuato nella data di scadenza del titolo e che la disciplina del 2000 si applica anche alle serie emesse in precedenza, tanto per l’estensione del termine quanto per la decorrenza.

Applicando tali principi, i buoni sono scaduti il 21.03.2007, diciottesimo mese successivo all’emissione. Da quella data decorre il termine decennale, che si è consumato il 21.03.2017. Non risultando in atti alcun atto idoneo a interrompere la prescrizione, la prima richiesta di rimborso, risalente allo 01.10.2025, è intervenuta a prescrizione già maturata.

Quanto alla dedotta violazione degli obblighi informativi, il Collegio rileva che la mancata consegna del foglio informativo non è invocata a sostegno di una domanda risarcitoria, mai formalizzata, ma per contestare il decorso del termine. Sul punto richiama la decisione n. 11113/25 del Collegio di Coordinamento: la mancata consegna del foglio informativo non impedisce all’intermediario di eccepire la prescrizione, che decorre dalla scadenza del titolo. Anche qualificando la domanda come risarcitoria, essa esulerebbe dalla competenza temporale dell’Arbitro, poiché il comportamento contestato si è esaurito con la prescrizione e il ricorso, datato 12.12.2025, è stato presentato oltre il termine di sei anni previsto dalle Disposizioni ABF. Il ricorso è pertanto non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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